STATUTO DI
AUTONOMIA
COMUNE DI
MERCOGLIANO
PREAMBOLO STORICO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
( IL COMUNE DI MERCOGLIANO )
1° - Il
Comune di Mercogliano è Ente locale autonomo nell’ambito della Costituzione e nel quadro dell’unità ed indivisibilità della Repubblica
Italiana, anche con riferimento ai principi sanciti dalla Carta Europea
dell’Autonomia Locale.
2° - Il Comune di Mercogliano è Ente
pubblico territoriale di governo e di amministrazione,
esponenziale di tutti gli interessi della comunità. Esso esplica
la sua autonoma nei limiti dei principi individuati con leggi della Repubblica
che ne determinano le funzioni e secondo le norme del presente Statuto.
3° -
L’autonomia della comunità mercoglianese si attua in forme corrispondenti alle
sue peculiarità locali, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle
caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della sua
identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della
sua tradizione, dei suoi costumi e della sua storia municipale. Essa è
caratterizzata, sul piano religioso, dalla presenza della Curia Abbaziale
Benedettina e dal Santuario di Montevergine, che fa di Mercogliano un centro di
pellegrinaggio di interesse regionale.
ARTICOLO 2
( ELEMENTI COSTITUTIVI – SEDE – CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE )
1° - Il territorio del Comune di Mercogliano,
che fa parte della Comunità Montana Partenio, così come individuato e
perimetrato nella allegata planimetria, confina con
quello dei Comuni di Avellino, Monteforte Irpino, Ospedaletto, Quadrelle,
Avella. Di esso
fanno parte anche le località di Torelli, Acqua delle Noci, Badia Loreto e
Torrette.
Il territorio si estende per 19,76 Kmq.
2° - Il Consiglio Comunale si riunisce
normalmente nell’aula consiliare del Palazzo Civico, sede politica del Comune,
situata nel capoluogo.
3° - In
via eccezionale e per particolari motivi, il Consiglio Comunale può riunirsi in
altra sede e differente luogo, previa tempestiva comunicazione al pubblico.
ARTICOLO 3
( GONFALONE E STEMMA )
1° - Il Comune ha un proprio gonfalone ed un
proprio stemma, segni distintivi ed attribuiti della propria personalità.
2° - Esso è dotato di autonomia
finanziaria ed impositiva nell’ambito delle leggi e del coordinamento della
finanza pubblica.
3° - Ha personalità giuridica, può proporre
azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.
ARTICOLO 4
( FINI DELL’ENTE )
1° - Il Comune rappresenta la intera
comunità, ne cura unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi, promuovendone
lo sviluppo ed il progresso. Esso si ispira ai valori
ed agli obiettivi della Costituzione.
2°- Il
Comune promuove il benessere dei propri cittadini, valorizzando tutte le
risorse umane e materiali presenti nel territorio, nei limiti delle proprie
competenze. A tal fine il Comune assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendono
necessari.
3° - Il Comune garantisce la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo della
comunità, concorrendo al consolidamento del consenso popolare nelle istituzioni
locali e nel metodo democratico.
4° - Il Comune promuove la solidarietà della
comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più deboli e
svantaggiate.
5° - Il Comune, secondo i principi
costituzionali, opera, nel suo ambito di iniziativa,
per il pieno e completo sviluppo della persona umana e per affermare i diritti
dei cittadini. Promuove la funzione sociale della iniziativa
economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo
dell’associazionismo economico e della cooperazione. Esso opera per la piena
occupazione dei lavoratori, per la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità
professionali.
6° - Il Comune, per quanto possibile, promuove e
valorizza le formazioni sociali, sostiene ed incoraggia lo svolgimento della
vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle comunità intermedie, delle
organizzazioni sociali, delle aggregazioni di
volontariato, favorendo lo sviluppo dell’associazionismo.
7° - Il Comune, in collegamento con altri Enti
locali, assume ed incentiva iniziative che concorrano
allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d’Italia, della regione
campana, della provincia irpina e della fascia del Partenio.
8° - Il Comune mira al superamento degli
squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito,
attraverso il sostegno e la valorizzazione delle
risorse umane e materiali presenti nel suo territorio, con la finalità di
realizzare un tessuto omogeneo.
ARTICOLO 5
( FUNZIONI E COMPITI )
1° - Il
Comune ha la responsabilità di operare liberamente in tutti i settori di attività che riguardano gli interessi della comunità
locale, in collaborazione con la Comunità Montana Partenio e con i Comuni
limitrofi.
2° - Il Comune, con riguardo agli interessi di
cui non dispone, ha potere di esternazione e
rappresentanza nei confronti degli altri soggetti pubblici.
Il Comune, con riguardo agli interessi di cui
dispone, svolge funzioni politiche, normative, di governo e di
amministrazione.
3° - L’esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale è organizzato attraverso il Comune dalla Regione che, con
proprie leggi, conformandosi ai principi del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, identifica nelle materie e nei casi previsti
dall’articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
4° - Il Comune è titolare di funzioni proprie ed
esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite
o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania. Esso
assume l’obiettivo della valorizzazione del territorio
come tratto fondamentale della propria azione amministrativa. Esercita le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
comprese prestazioni, servizi ed opere, precipuamente, anche se non
esclusivamente, nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
5° - Il Comune svolge, altresì, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti,
purchè non limitino diritti o interessi dei cittadini, appaiano di interesse
generale per la comunità e siano esercitati entro i termini della circoscrizione
amministrativa, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana
Partenio.
ARTICOLO 6
( SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA PUBBLICA )
1° - Il Comune organizza ed eroga servizi
personali per concorrere alla edificazione di un
sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della
persona, capace di affrontare ogni forma di bisogno e disagio sociale. Opera
per l’attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della
persona e di supporto alla famiglia, programmando gli interventi ed articola
l’assistenza sociale con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla
tutela della maternità, dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati,
dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex – detenuti, dei non abbienti e
degli emarginati in genere.
2° - Il Comune persegue, mediante l’adozione di idonee misure di politica sociale, la piena realizzazione
dei principi di parità giuridica, economica e sociale della donna e di pari
opportunità tra i sessi.
3° - Il Comune organizza ed eroga i servizi
personali concernenti l’assistenza scolastica e la realizzazione
del diritto allo studio con particolare riferimento all’assolvimento
dell’obbligo scolastico. Provvede alla istituzione di
scuole materne ed all’assolvimento dei compiti in materia di istruzione fissati
da leggi dello Stato, provvedendo alla
edilizia scolastica di competenza ed ai relativi servizi di gestione.
Collabora con le autorità
scolastiche contribuendo, con apposite iniziative,
all’educazione e all’affinamento delle sensibilità culturali egli utenti della
scuola.
4° - Al Comune spettano le funzioni concernenti la prevenzione e l’assistenza sanitaria al fine
della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico
e psichico del cittadino, nonché l’igiene pubblica e l’assistenza veterinaria.
ARTICOLO 7
( ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO )
1° - Il Comune provvede alla pianificazione
urbanistica, alla gestione del territorio comunale ed alla disciplina edilizia,
tenendo conto delle potenzialità di sviluppo turistico della comunità di
Mercogliano rendendola compatibile con le esigenze di salvaguardia
degli equilibri degli ecosistemi naturali e del territorio.
2° - Il Comune promuove ed attua un organico assetto
del territorio comunale, assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni
naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli
insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture
sociali, delle opere di preminente
interesse pubblico e della collettività.
3° - Esso promuove lo sviluppo dell’edilizia
cooperativa, acquisisce le aree e localizza interventi di edilizia
residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua una politica di conservazione
e recupero, laddove possibile, del patrimonio edilizio pubblico e privato, al
fine di assicurare il diritto all’abitazione a tutti i cittadini.
Persegue, in particolare, la valorizzazione ed il recupero e risanamento del
centro storico, il consolidamento antisismico ed il riordino dell’intero
abitato.
4° - Esso realizza strutture, opere pubbliche ed
interventi infrastrutturali, conformemente ai piani urbanistici distribuendole,
in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche
del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, mirando alla armonizzazione del suo tessuto urbanistico ed edilizio.
5 ° - Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le
esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica. 6°
- Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi
di pubbliche calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione
civile.
7° - Disciplina la circolazione e la segnaletica
inerenti alla viabilità comunale e provvede ai trasporti pubblici locali.
ARTICOLO 8
( SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO )
1° - Il Comune incentiva
la politica dei servizi, disciplina e coordina le attività commerciali mediante
la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le iniziative
fieristiche ed annonarie. Favorisce l’organizzazione efficiente e razionale
dell’apparato distributivo, al fine prevalente della assistenza
degli utenti e della tutela dei consumatori, anche attraverso la vigilanza dei
prezzi amministrati e la disciplina degli orari.
2° - Il Comune, alla luce dell’obiettivo
preminente dello sviluppo del turismo, promuove e valorizza in tutte le forme
possibili, le attività turistiche, incentivando la
realizzazione di attrezzature ed impianti e favorendo lo sviluppo dei servizi
ricettivi e dell’industria alberghiera.
3° - Tutela e valorizza lo sviluppo
dell’artigianato. Opera per la valorizzazione dell’agricoltura e dei suoi
prodotti tipici, sia mediante il miglioramento dei servizi comunali per il
territorio rurale, sia favorendo l’insediamento di attività
agrituristiche e, soprattutto, stimolando la costituzione di cooperative di
produzione, di trasformazione e commercializzazione. Interviene per la
promozione ed il potenziamento delle imprese artigianale e
diretto- coltivatrici, favorendone l’ammodernamento.
4° - Concorre allo sviluppo ed al sostegno
dell’economia locale attraverso l’adozione e l’attuazione dei piani per gli
insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di impianti
di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico non inquinanti.
5° - Provvede alla gestione ed alla
valorizzazione dei beni comunali e di uso civico.
ARTICOLO 9
( POLIZIA AMMINISTRATIVA )
1° - Spettano al Comune le funzioni di polizia
amministrativa accessorie o complementari alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
ARTICOLO 10
( ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ENTE )
1° - Il Comune, nell’ordinamento dei propri
uffici e servizi, si ispira ai criteri della
funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della
professionalità e responsabilità, anche
in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e della imparzialità
dell’Amministrazione.
2° - L’organizzazione amministrativa del Comune,
ai fini della trasparenza, dell’efficienza della gestione e della correttezza
amministrativa, è fondata sul principio della separazione dei compiti. La
responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e contabile è attribuita
agli organi burocratici, mentre i poteri di indirizzo
e di controllo spettano agli organi elettivi, secondo le loro specifiche
attribuzioni. 3°
- La struttura amministrativa dell’Ente è rapportata all’esercizio delle
funzioni, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti
istituzionali dell’Ente. 4° -
L’attività amministrativa del Comune, secondo i principi stabiliti dalla legge,
è retta dai criteri di partecipazione al procedimento, di determinazione del
responsabile dello stesso e di definizione del suo
termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell’azione
amministrativa.
ARTICOLO 11
( SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE )
1° - Il Comune, nei limiti delle proprie
competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e
valorizzare il verde, a difendere il paesaggio, a conservare e difendere
l’ambiente comunale salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare
le risorse territoriali ed ambientali, attuando piano, servizi ed
infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela
idrogeologica, per la salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale, per il costante monitoraggio ambientale e per rilevare ed
eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in
funzione di una sempre più alta qualità della vita. Il Comune sottopone a
valutazione di impatto ambientale le opere di cui si
prevede la realizzazione nel territorio comunale.
2° - Il
Comune, nell’ambito degli obiettivi di tutela ambientale, persegue il
raggiungimento di un assetto equilibrato ed eco – compatibile della
circoscrizione territoriale ed opera per
il miglioramento della qualità dell’ambiente e delle condizioni di vita,
ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con
gli altri Enti pubblici interessati. 3°
- Il Comune concorre a garantire, di
concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute, con
particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti
per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e
della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della
maternità, dell’infanzia e della terza età.
ARTICOLO 12
( CULTURA )
1° - Il Comune promuove lo sviluppo della
cultura nelle sue espressioni, valori e tradizioni locali di lingua e di
costume, al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione
civile della comunità.
2° - Il
Comune promuove ed incentiva le attività culturali,
ricreative e del tempo libero, in concorso con la parrocchia, le istituzioni
scolastiche ed ogni altra associazione riconosciuta meritevole.
3° - Tutela il patrimonio storico, librario,
artistico, archivistico, architettonico, monumentale ed archeologico.
4° -
Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, in ogni sua
manifestazione, promuovendo l’aggregazione e
l’associazionismo giovanile e realizzando, conservando e potenziando le
strutture sportive.
ART.13
( PROGRAMMAZIONE) 1°-
Il Comune in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del Decr.Lgs. n.
267/2000, adotta la politica e gli strumenti della programmazione come metodo
ordinatore della propria attività amministrativa.
2° - Esso esercita le funzioni proprie e quelle
attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo programmi, in armonia
con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo
coordinato con i livelli superiori di governo ed in particolare con la Comunità
Montana, garantendo così la utilizzazione ottimale
delle proprie risorse.
3° - Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti
dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri
provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi
nella propria programmazione socio – economica e pianificazione territoriale.
4° - Opera con la politica del bilancio e con le
risorse finanziarie in modo da applicare i principi, il metodo e le regole
della programmazione.
5° - Obiettivo qualificante, nell’ambito della
programmazione, è la promozione ed il sostegno delle attività socio –
economiche legate alla valorizzazione dell’ambiente e ad una corretta fruizione del territorio secondo le sue naturali vocazioni.
ARTICOLO 14
( PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ) 1° - Il Comune individua
nella partecipazione, singola ed associata, di tutti i cittadini all’attività
dell’ente il momento qualificante della propria autonomia, secondi i principi
stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.
2° - Il Comune valorizza e promuove la partecipazione democratica alla politica
amministrativa dell’ente, attraverso appositi
istituti, quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione,
il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le istanze,
petizioni e proposte, la consultazione, l’azione popolare, l’accesso agli atti amministrativi
ed il rilascio di copie degli stessi, il referendum consultivo. Gli atti
amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati. La
motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3° - Esso si conforma al principio di pubblicità
in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate da
regolamento per la salvaguardia dei diritti
fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento
della amministrazione.
4° -
Riconosce nella informazione la condizione essenziale
per assicurare ai cittadini la partecipazione alla vita politica ed
amministrativa.
5° - Lo Statuto del Comune di Mercogliano, in riferimento ai principi di cui alla Legge 8 marzo 1994 n.
203, nonché al Decreto Legislativo 25 luglio 1999 n. 286, promuove forme di
partecipazione alla vita pubblica locale dei Cittadini dell’Unione Europea e
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
ART. 14 BIS
( CONSULTE DI SETTORE E
FORUM GIOVANILE ) Al fine di un notevole contributo alla riforma
politica ed al rinvigorimento della democrazia e della trasparenza, quale primo
momento di concreta partecipazione dei singoli cittadini e delle rappresentanze
degli organismi associati presenti nel territorio si istituiscono:
a)
le consulte di settore;
b)
il forum giovanile.
Vengono istituite “ le
consulte di settore “ quali strumenti di collegamento diretto tra la Società
civile organizzata e gli organi di governo locale. Le Consulte di settore
dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti
quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita
conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire
le proposte degli organi amministrativi del Comune con l’apporto di competenze
specifiche.
Viene istituito il
Forum giovanile quale strumento di auto – rappresentanza dei giovani con il
compito di dare voce e forza contrattuale alle organizzazioni ed alle
rappresentanze generali dei giovani. Esercita, funzioni di carattere politico e
non gestionale ed amministrativo. Sarà, quindi, strumento di partecipazione e
di controllo e ove, necessario, di dialettica e di confronto.
Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle organizzazioni e delle rappresentanze
generali dei giovani per verificare e proporre linee di intervento ed
iniziative da eseguire nella politica dell’ente locale, nei confronti dei
giovani. Il Forum costituisce, quindi, il referente del Comune per le politiche
giovanili anche se non sarà l’unica sede di rappresentanza del mondo giovanile.
Alle consulte di settore ed al Forum giovanile
sono attribuite, ed i rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:
a)
emissione di pareri consultivi
richiesti dagli Organi della
Amministrazione Comunale;
b)
formulazioni di proposte
relative alle attività ed ai servizi ed agli atti del Comune riguardanti le
politiche giovanili;
Le norme generali sul funzionamento delle
Consulte di settore e del Forum giovanile sono disciplinate tramite un
regolamento da adottare da quest’Ente.
ARTICOLO 15
( COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI )
1° - Il
Comune, nell’ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio
dello sviluppo, attua idonee forme di cooperazione, collaborazione ed
associazione, con soggetti pubblici e privati ed in particolare con altri
Comuni, e prioritariamente con quelli contermini e facenti parte dello stesso
ambito territoriale, con altri Comuni omogenei per storia, cultura, economia e
continuità geografica, con il Comune
capoluogo e con la Provincia.
3° - I rapporti intersoggettivi del Comune, sia
con altri Comuni che con altri soggetti del sistema delle autonomie locali,
sono informati ai principi di equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. ARTICOLO 16
( ATTIVITA’ DEL COMUNE )
1° - Il Comune, nello svolgimento della propria
attività, determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando,
per ciò che concerne i provvedimenti di carattere imperativo, esclusivamente le
norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti.
2° - Gli
atti del Comune, eccettuati i casi per i quali la legge
ed i regolamenti richiedono l’osservanza di limiti o prescrizioni particolari,
sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purchè non siano
pregiudicate la ragionevolezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e
siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti presenti
nel caso concreto.
3° - L’attività amministrativa del Comune
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4° - L’Amministrazione comunale non può
aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento della attività
istruttoria.
5° - Per il conseguimento della massima
trasparenza dell’azione amministrativa, il Comune dà la più ampia pubblicità al
rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, anche in conformità allo
spirito ed alla lettera della legislazione antimafia.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ARTICOLO 17
( ORGANI )
1° - Il Comune esercita le sue funzioni mediante
gli organi istituzionali, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2° - Sono organi necessari di governo politico
ed amministrativo del Comune il Consiglio Comunale, La Giunta, il Sindaco. Il
Sindaco e gli Assessori costituiscono collegialmente
la Giunta.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZ.I – I CONSIGLIERI COMUNALI
ARTICOLO 18
I CONSIGLIERI COMUNALI
1° - Il sistema di elezione,
la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2° - I consiglieri entrano in carica all’atto
della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
3° - Il Consiglio rimane comunque
in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili. 4° - I
consiglieri comunali, nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici
ufficiali. Ad essi si applica la normativa di cui agli
artt. dal n. 77 al n. 87 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267. 5°
- I consiglieri comunali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Ad essi si applica la normativa di cui agli
artt. dal n. 77 al n. 87 del Decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.
6° - I consiglieri si riuniscono in gruppi
secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Il regolamento determina le strutture ed i
supporti da mettere a disposizione dei gruppi per facilitare l’esercizio del
mandato consiliare. I consiglieri singoli, o quelli che hanno dichiarato
l’intenzione di non aderire a nessun gruppo, sono iscritti al “ gruppo misto “ .
ARTICOLO 19
( CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO )
1° - La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco periodicamente per programmare
l’ordine dei lavori del Consiglio Comunale, per consultazioni di carattere
politico e per l’esame dei problemi procedurali inerenti ai lavori consiliari.
2° - Il funzionamento della conferenza dei
capigruppo è disciplinata dal regolamento.
ARTICOLO 20
( PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI )
1° - I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza
del Consiglio Comunale e possono presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, le attività del
Comune. 2° -
Il Sindaco o gli Assessori, da lui delegati, rispondono entro trenta giorni
alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentato dai consiglieri.
3° - Le forme ed i modi per l’esercizio di tale
diritto sono disciplinati dall’apposito regolamento
interno del Consiglio Comunale, che può limitarlo soltanto a tutela della
funzionalità e del buon andamento degli uffici dell’Ente.
4° - I consiglieri sono tenuti al segreto nei
casi espressamente determinati dalla legge.
ARTICOLO 20 bis
( COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE )
1° - Il Consiglio Comunale, in casi straordinari
ed eccezionali, può istituire nel proprio seno commissioni consultive.
2° - Le commissioni sono composte con criterio
proporzionale, assicurando la presenza in esse, con
diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
ARTICOLO 20 ter
(COMMISSIONI CONSILIARI DI CONTROLLO O
GARANZIA) 1° - Il Consiglio
Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni d’indagine
sull’attività dell’Amministrazione, per esperire indagini conoscitive ed
inchieste.
2° - E’ attribuita alle opposizioni la
presidenza delle commissioni. 3°
- La composizione, la durata, le modalità del
controllo e delle garanzie ed i poteri delle commissioni sono disciplinate dal
presente articolo e da apposito regolamento consiliare.
4° - La commissione d’indagine può esaminare
tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare eventuali persone
interessate ai fatti di cui alle indagini.
ARTICOLO 21
( DOVERI DEI CONSIGLIERI )
1° - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di
intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2° - I Consiglieri Comunali che, senza
giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3° - La dichiarazione di decadenza è pronunciata
con regolare deliberazione dal Consiglio Comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque cittadino, dopo decorso il termine di
dieci giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di
decadenza e sentite le cause di giustificazione.
ARTICOLO 22
( DIMISSIONI )
1° - Le
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 2° - Il
Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei
Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del Consiglio.
ARTICOLO 23
( CONSIGLIERE ANZIANO )
Si abroga.
SEZ. II – IL CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 24
( COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE )
1° - Il Consiglio Comunale è il massimo organo
del Comune, rappresenta unitariamente la collettività comunale, ne determina
l’indirizzo politico ed amministrativo controllandone l’attuazione, ed adotta
gli atti fondamentali di cui all’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267, in materie di particolare rilievo, tassativamente indicate.
2° - E’ competenza del Consiglio Comunale
dettare indirizzi e formulare indicazioni di carattere generale, che spetta poi
all’organo esecutivo di attuare, attraverso programmi che devono essere
deliberati dal Consiglio stesso, possibilmente all’inizio dell’anno.
3° - Gli atti fondamentali di competenza del
Consiglio, estrinsecati mediante provvedimenti
amministrativi di indirizzo a contenuto generale, contengono la individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari all’azione da svolgere, tendendo sempre a
perseguire il più stretto raccordo possibile con la programmazione provinciale,
regionale e statale.
4° -
L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può
essere delegato ad altri organi.
ARTICOLO 25
( REGOLAMENTO INTERNO )
1° - Il Consiglio adotta con la stessa
maggioranza prevista per l’approvazione dello statuto, un regolamento interno
per disciplinare minutamente la propria organizzazione ed il
proprio complessivo funzionamento per la fattispecie non regolate dalla
legge. Si uniforma comunque ai principi contenuti nel
presente capo.
2° - Il regolamento fissa le modalità
per l’attuazione dell’obbligo per i Consiglieri all’inizio, durante ed alla
fine del mandato di comunicare alla Segreteria i redditi posseduti e le formule
attraverso le quali gli stessi siano resi pubblici.
3° - Il regolamento interno, al quale possono
essere apportate modifiche con la maggioranza di cui al comma precedente,
disciplina, in particolare, le modalità di
convocazione, l’organizzazione interna, i profili funzionali e le modalità di
votazione.
4° - Il funzionamento dei gruppi consiliari è
disciplinato nel regolamento interno. ARTICOLO 26 ( PRIMA ADUNANZA ) 1°
- Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia
stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti. 2° - La
seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità
si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.
3° - Nella stessa seduta si procedere alla
surroga dei consiglieri non convalidati.
4° - La prima seduta del Consiglio deve essere
convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di
convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
ARTICOLO 27
( SESSIONI DEL CONSIGLIO )
1° - Il
Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di
urgenza.
2° - In caso di richiesta di convocazione da
parte di un quinto dei consiglieri assegnati, il
Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti
giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
ARTICOLO 28
( CONVOCAZIONI DEI CONSIGLIERI ) 1°
- Le adunanze del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal secondo comma
del precedente art. 27, sono convocate dal Sindaco o da chi ne fa le veci
mediante avvisi scritti con l’indicazione degli argomenti da trattare.
2° - Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono
essere consegnati ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito
per la prima adunanza, per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima
dello stesso termine.
3° - Nei casi di urgenza
basta che gli avvisi siano consegnati almeno 24 ore prima della riunione del
Consiglio: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri
presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4° - La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da
apposita dichiarazione del messo comunale.
5° - Il Consiglio può riunirsi in seconda
convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia
stata dichiarata deserta.
6° - Il
Sindaco, o che ne fa le veci, convoca tempestivamente il Consiglio per la
trattazione di atti obbligatori per legge, soggetti a
scadenze perentorie, ovvero oggetto di esplicita diffida da parte dell’autorità
di controllo.
ARTICOLO 29
( VALIDITA’ E PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE )
1° - Per la validità delle sedute del Consiglio
Comunale deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati
all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2° - Le sedute sono pubbliche, salvo i casi in
cui debbono essere segrete, previsti dal regolamento
interno e comunque solo eccezionalmente, quando le deliberazioni comportino
apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone. Il
Consiglio Comunale, o maggioranza qualificata, può deliberare di non ammettere
il pubblico. ARTICOLO
30
( VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI )
1° - Le deliberazioni sono valide se ottengono
la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il
presente statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2° - In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
ARTICOLO 31
( PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI )
1° - Il Consiglio Comunale è normalmente
presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento.
2° - Il Presidente apre, sospende e chiude le
sedute, dirige o modera la discussione nell’ordine prestabilito, concede la
facoltà di parlare, mantiene l’ordine della seduta, indice e proclama i
risultati delle votazioni, fa osservare il regolamento interno.
ARTICOLO 32
( VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONE )
1° - Le
votazioni per le deliberazioni vengono svolte
generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei
casi specificamente previsti dal Regolamento. 2° - Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di che ne fa
le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, che deve contenere
le deliberazioni assunte con l’indicazione della data, dell’oggetto e dei nomi
dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dal Decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267.
3° - Il processo verbale viene
letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal
Sindaco – Presidente ( o da chi lo sostituisce ) e dal Segretario
verbalizzante.
ARTICOLO 32 bis
( CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI )
Il Comune, allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del
Consiglio Comunale dei ragazzi.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito
di deliberazione in via consultiva nelle seguenti materie:
a)
politica ambientale;
b)
sport;
c)
tempo libero;
d)
giochi;
e)
rapporti con
l’associazionismo;
f)
cultura e spettacolo;
g)
pubblica istruzione;
h)
assistenza ai giovani,
disabili ed agli anziani;
i)
rapporto con l’Unicef. Le
modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio
Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, deliberato dal
Consiglio Comunale. ARTICOLO 33
( ATTRIBUZIONI )
1° - La Giunta Comunale è
l’organo esecutivo di amministrazione del Comune. Essa
esegue le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale,
sentita la stessa Giunta, entro venti giorni dalla comunicazione al Consiglio
della nomina degli assessori.
2° - Il Consiglio Comunale
concorre collegialmente alla definizione,
all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee
programmatiche, mediante la convocazione di apposite sessioni consiliari a
cadenza semestrale e sulla base di relazioni periodiche del Sindaco e dei
singoli assessori, anche attraverso la formulazione di emendamenti,
integrazioni e raccomandazioni.
ARTICOLO 34
( COMPOSIZIONE )
1° - La Giunta Comunale è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori
non superiore a sei, promuovendo, ove possibile, la presenza di entrambi i
sessi.
ARTICOLO 35
( ELEZIONE DELLA GIUNTA ) 1°
- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale che
presiede.
2° - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3° - Il Sindaco può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
ARTICOLO 36
( INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ ALLA
CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE )
1° - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di
Sindaco e di Assessore costituiscono oggetto di riserva di legge dello Stato.
2° - La perdita, comunque, dello status di consigliere comunale comporta
automaticamente la decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore.
3° - Non possono far parte
della Giunta, contemporaneamente, parenti ed affini entro il terzo grado.
ARTICOLO 37
( DURATA IN CARICA – DIMISSIONI
DEL SINDACO )
1° - La Giunta rimane in
carica sino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
2° - Le dimissioni del Sindaco
diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione e, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, determinano lo scioglimento del Consiglio e gli effetti
previsti dalla legge. 3°
- Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca.
ARTICOLO 38
(
MOZIONE DI SFIDUCIA )
1° - Il voto contrario del
Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta
obbligo di dimissioni.
2° - Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio.
3° - La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione.
ARTICOLO 39
( ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA )
Si abroga.
ARTICOLO 40
( COMPETENZE DELLA GIUNTA )
1° - La Giunta Comunale è
l’organo esecutivo di governo e di amministrazione a
competenza generale residua. Essa compie, cioè, tutti
gli atti amministrativi che, per legge e per il presente Statuto, non sono
riservati agli altri organi comunali, politici o burocratici.
2° - La Giunta Comunale
riferisce al Consiglio, di cui esegue il programma di governo ed attua gli
indirizzi generali, sulla propria attività una volta all’anno
con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio. 3°
- La Giunta, inoltre, assume l’iniziativa delle proposte di deliberazione da
sottoporre al Consiglio. ARTICOLO
41
( FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA )
1° - La Giunta Comunale è
convocata informalmente e presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
2° - La Giunta delibera con l’intervento della
metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
3° - Nelle votazioni palesi,
in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne
fa le veci.
4° - Alle sedute della Giunta
può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5° - Le sedute della Giunta
non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, con
riferimento ad affari particolari.
6° - L’elenco delle
deliberazioni della Giunta deve esser tempestivamente messo a disposizione dei
consiglieri ai fini dell’esercizio dell’iniziativa per
l’eventuale sottoposizione a controllo. I consiglieri, a tal fine, possono
richiedere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori giuntali, oltre beninteso al diritto di accesso che loro
compete.
CAPO III
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI
ARTICOLO 42
( PUBBLICAZIONE
DELLE DELIBERAZIONI )
1° - Tutte
le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione
all’albo pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi,
salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
ARTICOLO 43
( ESECUTIVITA’ )
1° - Le deliberazioni non
soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
2° - Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 44
( INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL’ORGANO DI
CONTROLLO )
1° - La legge regionale
stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle
deliberazioni all’organo di controllo.
2° - Le deliberazioni dichiarate urgenti ed
immediatamente eseguibili devono essere inviate entro cinque giorni dalla loro
adozione. Articolo 45
(
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO )
1° - Le deliberazioni adottate dalla Giunta
devono esser comunicate ai capigruppo contestualmente all’affissione all’albo.
Sono comunicati ai medesimi i provvedimenti di controllo negativo. A tal uopo è
predisposto, presso la sede municipale, un apposito
ufficio unico dei capigruppo consiliari.
CAPO IV
IL SINDACO
ARTICOLO 46
( FUNZIONI )
1° - Il Sindaco è capo dell’Amministrazione
Comunale. In tale veste rappresenta l’Ente e presiede il Consiglio Comunale e
la Giunta Municipale.
2° - Il Sindaco, o che ne fa
legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale
del Governo, nei casi previsti dalla legge statale ( servizi elettorali, di
anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare ).
3° - Esercita le funzioni
attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Sindaco
risponde politicamente dell’esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale
promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
4° - Per
l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del
supporto degli uffici e della collaborazione del Segretario Comunale.
5° - Il Sindaco presta
davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6° -
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
7° - Sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni salvo i casi in cui questa competenza è espressamente riservata
dalla legge al Consiglio Comunale. Tutte le nomine e designazioni devono essere
effettuate entro quarantacinque giorni
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico,
promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
ARTICOLO 47
( ATTRIBUZIONI DEL SINDACO )
1° - Il Sindaco, quale Capo
dell’Amministrazione Comunale:
a)
convoca e presiede il
Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l’ordine del giorno e la data e
svolgendo un ruolo di impulso e di direzione nei confronti di entrambi;
b)
assicura l’unità di indirizzo
della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
c)
sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici comunali nonché all’esecuzione degli atti, anche a
mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;
conferisce deleghe generali e speciali agli assessori stessi e/o ai Consiglieri
Comunali;
d)
sovrintende all’espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne
riferisce al Consiglio;
e)
esercita la rappresentanza
legale e la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore che convenuto.
f)
provvede a far osservare il
presente Statuto ed i regolamenti comunali;
g)
adempie alle altre
attribuzioni conferitegli, oltre che dal
presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;
h)
Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di
intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi
con le esigenze complessive generali degli utenti.
ARTICOLO 48
( POTERE DI ORDINANZA DEL
SINDACO )
1° - Il Sindaco emette
ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2° - Le trasgressioni alle
ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.
3° - Il Sindaco, quale ufficiale del governo,
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei
relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra,
l’assistenza della forza pubblica.
4° - Se l’ordinanza, adottata
ai sensi del precedente comma, è rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese
degli interessati. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti
di cui al comma precedente, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ARTICOLO 49
( PERSONALE DIPENDENTE )
1° - Il Comune di
Mercogliano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla
determinazione della propria dotazione organica, nonché
alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e
dell’esigenza di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
attribuiti.
2° - Nella organizzazione
e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva di lavoro.
3° - Il Comune disciplina con
apposito regolamento, in conformità con lo Statuto,
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. 4° - Il Comune promuove
e realizza l’aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale,
migliorandone le prestazioni anche attraverso l’ammodernamento delle strutture
e degli strumenti.
ARTICOLO 50
(
COMMISIONE DI DISCIPLINA )
Si abroga.
ARTICOLO 51
( SEGRETARIO COMUNALE )
1° - Il Comune ha un Segretario
titolare, dipendente dell’apposita Agenzia. Il
Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico – amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
2° - Il Segretario, tra
l’altro:
a)
partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)
può rogare tutti i contratti
nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’Ente;
c)
esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3° - Il Sindaco nomina il
Segretario, da lui funzionalmente dipendente, scegliendolo tra gli iscritti
all’Albo. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
Il Segretario continua ad esercitare temporaneamente le proprie funzioni, dopo
la cessazione del mandato del Sindaco stesso e fino all’ottenimento
dell’eventuale riconferma o fino alla nomina del nuovo Segretario.
La nomina è disposta non prima di sessanta
giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato di diritto.
4° - Il Segretario può essere
revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della
Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
ARTICOLO 52
( IL
VICE SEGRETARIO COMUNALE )
1° - E’ istituita la figura
professionale del Vice Segretario Comunale, funzionario direttivo del Comune,
in possesso di laurea, che svolge le funzioni vicarie ed ausiliarie del
Segretario, lo coadiuva affiancandolo e lo sostituisce nei casi di vacanza,
assenza o impedimento. 2° - Spetta al Vice Segretario anche
la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa complessa, definita
nell’ambito dell’ordinamento degli uffici, con riferimento all’area
amministrativa.
ART. 53
( ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI )
1°- Le funzioni attribuite
dalla legge ai dirigenti, nel Comune di Mercogliano sono attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o
dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
2° - Spetta ai responsabili dei servizi la
direzione degli uffici, secondo i criteri e le norme dettate dal presente
Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per
cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi
mente la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
3° - I responsabili dei
servizi nella organizzazione ed utilizzazione delle
risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile e gestionale.
4° - Spettano ai responsabili
dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e il presente
Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.
Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali
in particolare:
a)
la presidenza delle
commissioni;
b)
la responsabilità delle
procedure di appalto;
c)
la stipulazione dei contratti;
d)
gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e
gestione del personale;
f)
i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
f bis ) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
g)
le attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
h)
gli atti ad essi attribuiti
dal presente Statuto e dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal
Sindaco.
ARTICOLO 54
( PARERI E RESPONSABILITA’ )
1° - Su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2° - Nel caso in cui il
Comune temporaneamente non abbia il funzionario
responsabile del servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale in
relazione alle sue competenze.
ARTICOLO 55
( ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI )
1° - L’organizzazione strutturale del Comune è
di tipo funzionale, modulata sulla attività per
obiettivi che concretamente deve essere svolta.
2° - Gli uffici sono organizzati
in modo che sia assicurata la flessibilità e la elasticità
delle strutture, con un lavoro non per singoli atti ma in relazione ai progetti
da realizzare ed agli obiettivi da conseguire, superando la separazione rigida
delle competenze nella divisione del lavoro.
3° - L’organizzazione
strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni ed
integrata, per evitare la frattura fra i vari settori operativi, secondo la
logica unitaria del programma di attività. A tal fine,
il regolamento prevede e disciplina il coordinamento, operato dal Sindaco,
mediante apposite conferenze periodiche
interdisciplinari dei responsabili dei servizi, promosse e presiedute dal
Sindaco, di concerto col Segretario Comunale.
4° - L’Amministrazione per
atti è residuale ed impronta solo quei servizi che non possono essere
organizzati per progetti, programmi e per obiettivi.
5° - L’organizzazione del
lavoro si articola sulla analisi e sulla
individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro ottimali e
del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento
dell’apparato.
ARTICOLO 56
( CONTRATTI PER LA COPERTURA DEI POSTI DI
RESPONSABILE DI SETTORE )
La copertura dei posti
apicali di responsabili dei settori può avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire.
ARTICOLO 57
( CONTRATTI A TEMPO DETERMINARO AL DI FUORI
DELLA DOTAZIONE ORGANICA )
1° - Il Comune può stipulare,
al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di
categoria D, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da
ricoprire.
2° - Il regolamento
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono esser stipulati tali contratti, in misura complessivamente non
superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente, e i contratti
di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del Sindaco.
ARTICOLO 58
( INCARICHI E
COLLABORAZIONI ESTERNE )
Il Comune, pur ricorrendo in via principale e prioritaria alla valorizzazione della professionalità interna, può conferire,
per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, incarichi
individuali ed esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
ARTICOLO 59
( SERVIZI PUBBLICI LOCALI )
1° - Il Comune, nell’ambito
delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini ed obiettivi di rilevanza sociale ed a promuovere lo
sviluppo delle comunità locali.
I servizi pubblici esercitabili
dal Comune possono essere riservati in via esclusiva alla Amministrazione
o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
I servizi gestiti dal Comune con
diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
2° - Il Comune, per la
gestione dei servizi che per le loro dimensioni e caratteristiche non possono
essere esercitati in economia, può potenzialmente disporre, in
base a valutazione comparativa di convenienza economico – operativa e
sociale, effettuata dal Consiglio Comunale:
-
la costituzione di
aziende municipalizzate per servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
-
la partecipazione a
consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si
renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati;
-
la stipulazione di
apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione associata e
consortile del servizio;
-
la concessione a terzi,
per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
-
apposta istituzione per
l’esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
La concessione di servizi a terzi è ammessa
solo nel caso in cui sussistono e tutte assieme particolari ragioni
motivate di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale.
3° - Per la gestione dei
singoli servizi pubblici locali, il Comune eventualmente provvede con appositi regolamenti.
ARTICOLO 60
( AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI )
1° - Gli amministratori delle aziende speciali
e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2°- Essi debbono
possedere, all’atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa
vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica,
obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento.
3° - Le dimissioni,
la revoca e la decadenza degli amministratori sono disciplinate in conformità a
quanto previsto dal Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267.
4° - Il regolamento
disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed individua
forme e modalità di gestione dei servizi.
TITOLO
IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
ARTICOLO 61
(
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA )
1° - L’ordinamento
finanziario e contabile del Comune è oggetto di riserva di
legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale
sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
L’ esercizio finanziario si svolge in base al
bilancio annuale che è corredato di una relazione previsionale e programmatica
e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
Il Comune delibera entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, salvo differimento
del termine con decreto del Ministro dell’Interno.
2° - Il bilancio ed i suoi
allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
3° - I provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
ARTICOLO 62
( RISULTATI DI GESTIONE )
1° - Ferma rimanendo la
riserva di legge in materia, il rendiconto annuale del Comune è articolato in
tre parti:
-
il conto del bilancio o
rendiconto finanziario;
-
il conto generale del
patrimonio o rendiconto patrimoniale;
-
il conto economico.
Il termine per la
deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
2° - Spetta alla Giunta
Municipale predisporre e presentare tempestivamente al Consiglio la proposta di
deliberazione del conto consuntivo, dopo aver raccolto la pronuncia che, in
esito alla revisione economico – finanziaria eseguita
sulle risultanze della gestione, è presentata dal Collegio dei Revisori dei
Conti con relazione scritta.
3° - Mediante il conto economico la Giunta dimostra i risultati economici
conseguiti durante l’esercizio finanziario precedente, compresi quelli
conseguiti in ciascun servizio,
programma o progetto.
4° - Nel rendiconto devono essere riassunte
anche le risultanze delle gestioni, delle istituzioni
dipendenti e, nei limiti della cointeressenza, quella degli Enti e società cui
il Comune è consorziato, associato o partecipe.
5° - La materia è disciplinata dalla normativa
già richiamata per il bilancio di previsione e, particolarmente, dalle
disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento generale di
contabilità.
ARTICOLO 63
( CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE )
1° - Il funzionario responsabile
dell’ufficio di ragioneria, di concerto con quello di ciascun servizio, è
tenuto a verificare almeno trimestralmente la gestione dei capitoli di bilancio
relativi al servizio ed i risultati economici della
specifica attività svolta, relazionando, eventualmente con osservazioni e
rilievi, alla Giunta Municipale tramite l’assessore competente.
ARTICOLO 63/bis
Per definire in maniera
compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell’Ente, il regolamento
individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti
di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei
risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
ARTICOLO 64
( DEMANIO E PATRIMONIO )
1° - I beni comunali si
distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2° - I beni, con relative
pertinenze, ed i diritti reali facenti parte del demanio comunale sono soggetti
al regime del demanio pubblico.
3° - I beni che non sono demaniali
costituiscono il patrimonio del Comune: essi si suddividono in beni
indisponibili, quelli previsti dall’art. 826 C.C., e
beni disponibili tutti gli altri.
4° - La disciplina della
gestione, classificazione ed inventariazione dei beni
comunali forma oggetto del regolamento sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità del Comune.
5° - I beni immobili,
appartenenti al Comune, soggetti ad usi civici, sono disponibili dalle leggi
speciali.
ARTICOLO 65
( ATTIVITA’ CONTRATTUALE
)
1° - A tutte le forniture,
gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, le locazioni, i trasporti , i lavori, il Comune deve provvedere mediante la
stipulazione di contratti.
2° - La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che il contratto si
intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello stato
e le ragioni che ne sono alla base.
3° - Il Comune si attiene
alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
4° - Il contratto, stipulato
dal funzionario dirigente abilitato, responsabile dell’area amministrativa, è
esecutivo dopo le formalità fiscali di registrazione. E’ responsabile, in linea
di principio, dell’esecuzione del contratto il funzionario preposto al servizio
cui inerisce il contratto stesso.
CAPO I
REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA
ARTICOLO 66
( COLLEGIO DEI REVISORI )
1° - Il Consiglio Comunale
elegge, con voto limitato a due componenti a scrutinio
segreto, un Collegio di Revisori composto da tre membri, che devono essere
scelti:
a)
uno tra gli iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del collegio;
b)
uno tra gli iscritti nell’albo
dei dottori commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti nell’albo
dei ragionieri.
2° - Essi durano in carica
tre anni, non sono revocabili, salvo grave inadempienza, e sono rieleggibili
per una sola volta.
3° - Il Collegio dei Revisori
assume la natura di organo interno all’Ente in cui
opera, tecnicamente qualificato, estraneo ad ogni rapporto di dipendenza
gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, con funzioni di
controllo giuridico – contabile, di ausilio e di consulenza economico –
finanziaria.
4° - Il Collegio dei Revisori è collegio
perfetto, in quanto per la validità delle sue sedute e
deliberazioni è richiesta la presenza di tutti i componenti. Il collegio a
composizione imperfetta o il singolo revisore si può limitare soltanto al
compimento di atti istruttori e preparatori.
5° - La convocazione del
collegio compete al presidente dell’organo per la sua iniziativa, oppure su richiesta di uno degli altri due revisori. Il Consiglio
Comunale può richiedere la convocazione del collegio affinché si pronunci su
una determinata questione.
ARTICOLO 67
( PREROGATIVE DEL COLLEGIO )
1° -
Il Collegio come tale ed i suoi componenti hanno
diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell’Ente, oltre che di
forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Essi,
nell’esercizio della loro funzione ispettiva, possono accedere
a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l’Amministrazione,
ed al relativo sistema informatico in uso presso l’Ente stesso, senza il limite
del segreto di ufficio.
2° - Il Collegio dei Revisori
dei Conti può assistere e partecipare, senza diritto di voto e a titolo
consultivo, alle sedute della Giunta, del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari e può essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare riferimento alla materia
economica, finanziaria e contabile.
3° - Il compenso è
determinato come per legge.
ARTICOLO 68
( FUNZIONI DEL COLLEGIO )
1° - Il Collegio dei
Revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento:
a)
collabora con il Consiglio
Comunale nell’esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con un
ruolo di consulenza tecnico- contabile ( particolarmente per quanto attiene a
programmi, piani finanziari, bilanci ), con speciale riferimento alle competenze di cui alle
lettere b) f) g) i) l) m) dell’art. 32 – 2° comma;
b)
esercita la vigilanza sulla
regolarità della intera gestione contabile e finanziaria dell’Ente, con
particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche
contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti
dalla programmazione e regolamentazione interna dell’Ente stesso;
c)
attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, nell’ambito dei metodi contabili di
legge e di quelli adottati dall’ente all’interno dei propri sistemi
organizzativi e di programmazione gestionale, non soltanto con una ricognizione
formale ma anche redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2° - La consulenza
tecnico-contabile del Collegio nei confronti degli organi comunali, ed in
particolare del Consiglio, potrà essere espletata
attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto
idoneo allo scopo.
3° - Il Collegio dei Revisori
non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi e
propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata
efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della
gestione, fino ad attingere il profilo valutativo della sua congruità.
4° - Inoltre, a supporto e a
completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dal Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, gli organi comunali, nelle forme e nei modi
previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione
con il Collegio dei revisori, demandando allo stesso pareri
e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi
contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell’Ente, anche nell’ambito
di forme di controllo economico interno e di efficacia dell’attività svolta.
5° - I revisori dei conti
rispondono comunque della verità delle loro
attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente,
ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI
ARTICOLO 69
( PRINCIPIO PARTECIPATIVO )
1° - Il Comune informa la propria attività al
principio della partecipazione dei cittadini al governo politico ed
amministrativo della comunità e al principio del controllo sociale degli utenti
sulla gestione dei servizi pubblici locali a domanda
individuale, garantendone l’effettivo esercizio.
2° - Il Comune assume come
principio della sua azione la libera consultazione dei cittadini,
particolarmente nei riguardi dell’organizzazione dei servizi, promuovendo a tal
uopo campagne sociali. Per le modalità organizzative
si rinvia all’apposito regolamento.
3° - Il Comune assume come
momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei
propri atti. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco. Il regolamento di attuazione indicherà la tipologia degli atti per i quali
si potrà opporre la motivata riservatezza.
4° - Le disposizioni dello
statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai
diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune:
1)
ai cittadini residenti nel
Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
2)
ai cittadini non residenti nel
Comune, ma che in esso esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di
studio;
3)
agli stranieri ed agli apolidi che risiedono nel Comune.
ARTICOLO 70
( LIBERE ASSOCIAZIONI )
1° - Il Comune valorizza, con
ausili organizzativi, strutturali e finanziari, le libere associazioni, ovvero
ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, con o
senza personalità giuridica. Esso privilegia, fra le
altre, le organizzazioni di volontariato, gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, le fondazioni pie e le associazioni che perseguono, senza scopo
di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di
promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del
patrimonio culturale ed artistico locali.
Quelle organizzazioni che
perseguono l’affermazione dei valori della pace e della solidarietà tra i
popoli. Ove il Comune può prevedere in
forma regolamentata la messa a disposizione di strutture logistiche e di
riferimento quale sopporto ed ausilio
tecnico-amministrativo delle rispettive aree dei servizi previsti dallo
Statuto.
2° - La valorizzazione delle
libere forme associative da parte del Comune avviene mediante idonee forme di incentivazione e, in particolare, la concessione di
contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del
Comune, previe apposite convenzioni, secondo le modalità stabilite dai
regolamenti. In ogni caso, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
è subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione, da parte del Comune, nelle forme di un apposito regolamento, dei
criteri e delle modalità cui il Comune stesso deve attenersi.
3° - Al fine di rendere
effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme
associative, all’attività dell’Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore
delle organizzazioni del volontariato, degli enti ecclesiastici e delle
associazioni in genere, localmente notorie e rappresentative.
4° - Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini
di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano nel
territorio comunale, verificandone la reale rappresentatività, le finalità
statuarie e la democraticità di organizzazione interna. Il Comune garantisce,
in ogni caso, la libertà, l’autonomia e l’eguaglianza di trattamento di tutte
le forme associative.
4° bis – L’iscrizione
all’albo con i relativi accertamenti equivale a riconoscimento delle
associazioni ed organizzazioni locali. Esso comporta il diritto di partecipare
alle consulte di settore ed ai forum promossi dall’Amministrazione, nonché di proporre interrogazioni ed interpellanze al
presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.
ARTICOLO 71
( ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE )
1° - Il Comune promuove la
costituzione di organismi di partecipazione dei
cittadini all’Amministrazione della cosa pubblica locale, sempre che la loro
organizzazione statutaria sia su base democratica e rappresentativa. Tali
organismi, promossi dal Comune mediante idonee iniziative, possono essere
rappresentativi sia di una parte della comunità stanziata su una certa zona del
territorio, sia del mondo dell’associazionismo in genere, dei cittadini
ricompresi in una determinata fascia di età, delle
categorie produttive, del mondo sindacale, delle forze economiche e sociali
operanti localmente. In particolare, il Comune promuove la partecipazione dei giovani alla amministrazione locale anche attraverso la previsione
di forme di consultazione della popolazione giovanile.
2° - In particolare, il
Comune favorisce la costituzione di consulte democratiche, comitati e
conferenze comunali di settore, con particolare riferimento ai giovani e
all’ambiente, disciplinandone con apposito regolamento
la composizione e il finanziamento su base prioritaria e rappresentativa.
3° - Gli organismi di
partecipazione esercitano una funzione consultiva su tutte le questioni di
rilevante interesse, con particolare riferimento ai provvedimenti
amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i
piani socio-economici, la programmazione ed ai provvedimenti amministrativi di
carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i
servizi sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi
giochi e verde pubblico, i beni demaniali. I pareri degli organismi di
partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed
entro i termini fissati dal regolamento. Gli organismi di partecipazione
possono presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e
particolari.
4° - Ai comitati di gestione
di tali organismi a base associativa può essere affidata dal Comune,
nell’ambito del principio del controllo sociale degli
utenti, la gestione di servizi sociali a domanda individuale, come quelli degli
asili nido, delle scuole materne, delle mense scolastiche, degli impianti
sportivi, culturali e ricreativi. Il relativo rapporto col Comune è
disciplinato con apposita convenzione e secondo le
modalità stabilite dai regolamenti dei servizi.
ARTICOLO 71 bis
( DIRITTI DEL CONTRIBUENTE )
Il Comune recepisce
i principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 in materia dei diritti
del contribuente.
Le norme, di cui alla richiamata legge,
saranno applicate e disciplinate mediante appositi
regolamenti.
ARTICOLO 72
( IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO )
1° - Il Consiglio Comunale con apposito regolamento disciplina sia il procedimento di
formazione degli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente
l’attività amministrativa dell’Ente, sia i procedimenti speciali per materie
particolari.
2° - Il Comune è tenuto a
comunicare l’avvio del procedimento stesso a coloro nei cui confronti il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti,
individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari,
che debbono intervenirvi perché dal provvedimento
potrebbe derivare pregiudizio, mettendo a disposizione la relativa
documentazione. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, di adottare, se
necessario, provvedimenti cautelari.
3° - Ove non sussistano
regioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, il Comune deve dare tempestivamente
notizia dell’avvio dello stesso, con una preventiva ed articolata informazione,
ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni o
comitati, portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere
indicati l’ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento, l’oggetto
dello stesso e le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e
prendere visione degli atti.
4° - Qualora, per il numero
dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme
di pubblicità, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione stessa.
L’informazione è, comunque, d’obbligo in materia di
piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e
di ogni altra opere di pubblico interesse.
ARTICOLO 73
( ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONE E INTERESSATI )
1° - Al fine di evitare
controversie, senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto
con il pubblico interesse, il procedimento può concludersi
con appositi accordi tra l’Amministrazione e gli interessati, stipulati per
atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.
2° - Tali accordi sostitutivi
di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi
e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti, in
quanto compatibile, anche se le eventuali controversie, in materia di
formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
3° - Per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse, l’Amministrazione può recedere unilateralmente
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
ARTICOLO 74
( CONSULTAZIONE POPOLARE )
1°
- Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini, chiamandoli ad
esprimersi, mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento e con
procedimento di carattere informale, sugli indirizzi della vita comunale e
sulle questioni di rilevante interesse, sempre che riguardino materie di esclusiva competenza locale. La consultazione popolare si configura come
sistema di indagine e di inchiesta, di sondaggio di
opinione, anche non formalizzato, da parte del Comune, secondo la forma del
confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso
questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
2° - In particolare il Comune consulta, anche
su loro richiesta, sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le
organizzazioni della cooperazione, i gruppi di lavori, le associazioni
studentesche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche,
sociali e produttive operanti nel territorio comunale. A tal fine, il Consiglio
e la Giunta dispongono apposite audizioni ed indicono
periodicamente conferenze comunali e conferenze di servizi su questioni di
particolare rilievo.
3° - I soggetti consultati,
oltre ad esprimere parere sulle questioni oggetto di consultazione, possono
avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti
amministrativi, sollecitare risposte, suggerire la eventuale sospensione di un
procedimento amministrativo. In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo
in coincidenza con altre operazioni di voto.
4° - La consultazione può
essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni. I risultati delle
consultazioni sono riportati nelle deliberazioni dei Consigli Comunali.
4° - Il regolamento di attuazione
stabilisce in dettaglio le modalità ed i termini delle consultazioni, che
comunque non dispiegano effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.
ARTICOLO 75
( INIZIATIVA POPOLARE – ISTANZE
–PETIZIONI E PROPOSTE )
1° - Il diritto di iniziativa popolare si articola nella facoltà, attribuita
a cittadini singoli o associati, di presentare agli organi comunali istanze,
interrogazioni, delibere di iniziativa popolare, petizioni e proposte in forma
collettiva, su materie di esclusiva competenza comunale. Esse sono dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi, o anche di situazioni giuridiche soggettive chiedendo provvedimenti
avanzando proposte per l’adozione di atti amministrativi, esprimendo
manifestazioni di volontà e di giudizio o esponendo comuni necessità.
2° - Le istanze,
petizioni e proposte sono presentate in forma scritta e raccolte dalla
segreteria del Comune e, una volta dichiarate ammissibili, devono essere
esaminate tempestivamente dagli organi comunali cui sono rivolte, e comunque
non oltre trenta giorni. Il regolamento interno del Consiglio Comunale ne
stabilisce le ulteriori modalità.
ARTICOLO 76
( INFORMAZIONE ED ACCESSO )
1° - Il Comune riconosce il
diritto dei cittadini alle informazioni sull’attività amministrativa, anche
mediante l’impiego di idonei strumenti di informazione
e comunicazione, oltre che dei mezzi tradizionali della notificazione e della
pubblicazione all’albo pretorio.
2° - Tutti i cittadini,
singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti
amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, salvo
quelli sottoposti a limiti di divulgazione, secondo le modalità
e le norme di organizzazione stabilite dal regolamento, ottenendo, in
particolare, l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
3° - Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli
atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione,
secondo le disposizioni di legge vigenti.
4° - Il Comune esemplifica la
modulistica riducendo la documentazione richiesta a corredo delle domande di
prestazioni, applicando le disposizioni sull’autocertificazione di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
ARTICOLO 77
( REFERENDUM CONSULTIVO )
1° - E’ammesso il referendum consultivo o
anche propositivo per consentire alla popolazione di esprimersi su
provvedimenti e questioni a rilevanza generale interessanti l’intera
collettività comunale oppure particolari settori e categorie di essa e comunque su materie di esclusiva competenza del
Comune. Il potere di iniziativa può essere attivato su
deliberazione dello stesso Consiglio Comunale su richiesta di un quinto degli
elettori del Comune.
2° - Non possono essere oggetto di referendum
quegli atti a contenuto vincolato, per effetto di una norma statale o
regionale, così come le deliberazioni relative all’approvazione
del bilancio, all’imposizione di tasse, tributi e tariffe nonché quelle di
recepimento di decisioni di altri livelli di governo. L’oggetto dei referendum
non può comunque trascendere la disponibilità
decisionale del Comune.
3° - Le richieste di referendum sono presentate
alla Segreteria del Comune che provvede formalmente alla verifica della
regolarità delle firme raccolte, se di tratta dell’iniziativa di un quinto degli elettori.
4° - I referendum, superata
la valutazione di ammissibilità ed indetti dal Sindaco
previa delibera del Consiglio Comunale, hanno luogo entro i novanta giorni
successivi ala presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre
operazioni di voto. Non può essere indetto più di un referendum all’anno.
5° - E’ fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno
cinque anni dal suo rigetto. Il referendum non può essere indetto nell’anno
precedente la scadenza ordinaria del Consiglio
Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
6° - Lo svolgimento dell’attività
refenderaria e della relativa propaganda è organicamente disciplinato da apposito regolamento, che determina nel dettaglio le
modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, la
pubblicità del decreto che lo indice, i modelli delle schede da utilizzare,
l’organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, la ripartizione
dell’ente locale in sezioni elettorali, l’accertamento dei risultati ed infine,
la proclamazione dell’esito del referendum.
7° - I risultati dei referendum non hanno
effetto vincolante o abrogativo ma obbligano comunque
il Consiglio Comunale a deliberare sul suo oggetto entro sessanta giorni dalla
proclamazione dell’esito dei referendum.
ARTICOLO 78
( IL
DIFENSORE CIVICO )
1° - E’
isitutito presso l’Amministrazione Comunale l’Ufficio del Difensore Civico, il
quale ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, svolge
il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività
amministrativa del Comune, al fine della tutela dei cittadini singoli ed
associati.
2° - Il Difensore Civico
segnala, di propria iniziativa o su richiesta di
singoli cittadini o di una pluralità di essi ovvero di associazioni, gli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione Comunale nei
confronti dei cittadini stessi.
3° - Il Difensore Civico ha il compito di
intervenire in riferimento a provvedimenti, atti,
fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da
organi, uffici o servizi dell’Amministrazione Comunale, o di enti, istituti o
aziende sottoposte a suo controllo o a sua vigilanza.
ARTICOLO 79
( ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO )
1° - Il Difensore Civico è eletto dal
Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati.
2° - Dura
in carica quattro anni dalla data della sua elezione, può essere revocato e non
è rieleggibile. Cessa comunque dalla carica un anno
prima della scadenza ordinaria del Consiglio Comunale.
3° - All’ufficio del
Difensore Civico è eletto un cittadino iscritto nelle liste elettorali del
Comune, dotato di comprovata preparazione, moralità, esperienza e
professionalità nel campo giuridico – amministrativo e che offra
ampie garanzie di imparzialità e probità nell’esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 80
( PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO )
1° - Il Difensore Civico, che
non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale, per
l’adempimento dei suoi compiti può chiedere l’esibizione, senza incontrare il
limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti
dell’amministrazione relativi all’oggetto del proprio
intervento; può ottenere tutte le notizie ed informazioni circa lo stato della
pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; può convocare e sentire
eventualmente i responsabili dell’ufficio cui attiene la questione trattata; e
può, infine, accedere a qualsiasi
ufficio per ulteriori accertamenti.
2° - Il Difensore Civico è
funzionario onorario, opera nel rispetto della legge e dei regolamenti ed
acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
3° - Egli, prima di entrare
nell’esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco
e davanti al Consiglio Comunale, con la seguente formula: “ Giuro di
adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle
leggi “.
4° - Al Difensore Civico è assegnata
mensilmente una indennità di carica pari a quella
prevista dalla legge per gli assessori.
ARTICOLO 81
( RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO
COMUNALE )
1° - Il Difensore Civico
entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio
Comunale una relazione sulla propria attività svolta nell’anno precedente,
segnalando le disfunzioni riscontrate, con le considerazioni ed i suggerimenti
che crederà del caso. Tale relazione viene
obbligatoriamente iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2° - Per i casi di
particolare importanza o, comunque, per specifiche
questioni meritevoli di particolare ed urgente valutazione, il Difensore Civico,
di propria iniziativa, può inviare, in qualsiasi momento, relazioni e
segnalazioni al Consiglio Comunale o ad altri organi comunali, sollecitandoli a
provvedere in merito.
3° - Tutto ciò che non è
espressamente previsto dal presente Statuto è disciplinato
da apposito regolamento comunale di attuazione sul difensore civico, che, in
particolare, stabilisce le modalità e le procedure del suo intervento
definendone la tipologia.
ARTICOLO 82
( MEZZI
DEL DIFENSORE CIVICO )
1° - Il Difensore Civico ha sede
presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e si
avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni, di personale comunale che viene così’ ad operare alle sue dipendenze funzionali.
TITOLO VI
( RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI )
ARTICOLO 83
( RAPPORTI
TRA LE AUTONOMIE LOCALI )
1° - Il Comune conforma la propria attività amministrativa al principio della
cooperazione e della collaborazione, oltre che al principio associativo, con le
altre Autonomie locali, sia di pari livello, sia di livello superiore.
2° - In particolare, il Comune attua le
disposizioni della legge regionale che disciplina la
cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile.
3° - Il Comune,
congiuntamente alla Provincia di Avellino, concorre
alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato
e delle Regioni nella fase ascendente della programmazione e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, nella
fase discendente del processo programmatico.
4° - Il Comune collabora con
la Provincia, sulla base dei programmi della Provincia stessa, per attuare
attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale, sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
ARTICOLO 84
( FIGURE DI COOPERAZIONE )
1° - Il
Consiglio Comunale si avvale, mediante l’adozione di apposito
atto amministrativo generale che disciplina il contenuto essenziale del
rapporto, di figure semplici e complesse di cooperazione, utilizzando, in
particolare, i moduli e gli istituti previsti dalla legge e dai seguenti
articoli del presente Statuto.
ARTICOLO 85
( FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE )
1° - Sono figure semplici di
cooperazione:
a)
Intesa o accordo amministrativo: Il Comune conclude, in forma
flessibile, intese o accordi amministrativi con altre Pubbliche Amministrazioni
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività, generalmente
continuative, di interesse comune.
b)
Conferenze di servizi: il Comune organizza
conferenze di servizi quando deve acquisire intese, pareri,
concerti, nulla- osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di
assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.
c)
Convenzioni volontarie: il Comune per
l’esercizio coordinato ed associato di determinati servizi o funzioni stipula apposite convenzioni con altri Comuni, privilegiando
quelli contermini e facenti parte della Comunità Montana di appartenenza o con
la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per
la gestione di quei servizi che non richiedono la creazione di più complesse
figure di cooperazione. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 86
( FIGURE COMPLESSE DI
COOPERAZIONE )
1° - Sono figure complesse di cooperazione:
a)
Consorzio: Il Comune promuove il consorzio per
la gestione, a tempo indeterminato, di quei servizi pubblici che, per il loro
carattere funzionale o per le loro caratteristiche dimensionali richiedono una
particolare struttura operativa e gestionale,
tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di più soggetti locali.
L’associazione consortile è fondata su una convenzione ed è organizzata
amministrativamente sulla base di un apposito statuto.
La convenzione e lo statuto del consorzio sono approvati dal Consiglio
Comunale. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una
pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Ai consorzi si applicano
le norme di legge previste per le aziende speciali.
b)
Unione dei Comuni: il Comune ricorre a tale
strumento per gestire una pluralità di servizi o funzioni, in forma associata
con Comuni contermini, in funzione propedeutica all’obiettivo della loro
fusione. L’unione si costituisce mediante l’approvazione, da parte del
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
dell’atto costitutivo e dell’apposito regolamento dell’unione.
c)
Accordo di programma: il Comune favorisce la
realizzazione di accordi di programma per la
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programma di
interventi, che richiedono l’azione integrata e coordinata di più soggetti
pubblici. A tal fine il Sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di
programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
Amministrazioni interessate. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti
urbanistici, l’adesione del Sindaco è ratificata dal Consiglio Comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
ARTICOLO 87
( GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE )
1° - Il Comune di
Mercogliano, consapevole della sua collocazione di
ente territoriale inserito in un più ampio contesto europeo e nella prospettiva
di una Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di
gemellaggio, di cooperazione e di scambio, politico, culturale e sociale, con
enti locali di altri paesi d’Europa.
Il Comune promuove
iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei
cittadini per un comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di
solidarietà tra le comunità locali d’Europa.
1° bis – Il Comune
dichiarando la propria vocazione alla pace ed alla solidarietà internazionale promuove e
favorisce altresì forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio politico,
culturale e sociale, nonché forme di solidarietà
concrete, civile ed economica tra i propri cittadini ed i cittadini di altre
aree geografiche del mondo, con particolare riferimento ai paesi ed ai popoli
che attraversano difficili congiunture economiche e vedono negati i propri
diritti fondamentali; promuove e favorisce inoltre, la collaborazione e gli
scambi con le organizzazioni internazionali anche non governative volte ad fine
di pace e solidarietà.
2° - Il Comune partecipa attivamente alle
associazioni italiane degli enti locali.
TITOLO VII
FONTI NORMATIVE COMUNALI
CAPO I
STATUTO
ARTICOLO 88
( OGGETTO DELLO STATUTO )
1° - Lo Statuto del Comune di
Mercogliano, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce:
a)
i principi generali e le norme
fondamentali dell’organizzazione dell’Ente;
b)
specifica le forme di garanzia
e di partecipazione delle minoranze;
c)
i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio;
d)
stabilisce i criteri generali
in materia di organizzazione dell’Ente;
e)
le forme di collaborazione fra
Comuni e altri Enti locali;
f)
le forme della partecipazione
popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed i
procedimenti amministrativi;
g)
lo stemma ed il gonfalone.
2° - Il Comune di
Mercogliano, nell’esercizio dell’azione amministrativa, ai sensi della legge
10/04/1991 n. 125, adotta e promuove misure ed azioni positive
per il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna, al fine di
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione ed anche allo scopo
di concorrere a realizzare l’eguaglianza sostanziale nel lavoro tra uomini e
donne e di favorire l’occupazione femminile.
Adotta atti
tesi a riservare alle donne posti di componenti delle commissioni
consultive interne e di quelle di concorso, delle Giunte ed in tutti gli organi
collegiali del Comune, fermo restando il principio di cui all’art. 61 del Decr.
Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
L’eventuale oggettiva
impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
Adotta atti regolamentari
tesi ad assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente
alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Garantisce la partecipazione
delle proprie dipendenti a corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.
3° - La disciplina statutaria
si ispira al principio della completezza del quadro
normativo e della certezza del diritto locale.
4° - Allo Statuto si
conformano tutti gli atti del Comune.
ARTICOLO 89
( APPROVAZIONE DELLO STATUTO )
1° - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio
Comunale in seduta pubblica e con voto palese.
La deliberazione deve ottenere il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all’Ente.
2° - Qualora tale maggioranza
qualificata non venga raggiunta, la votazione viene
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
ARTICOLO 90
( CONTROLLO, PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA’
DELLO STATUTO )
1° - Lo statuto, una volta approvato dal
Consiglio Comunale, deve essere inoltro alla
competente sezione del Comitato regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
per l’espletamento del controllo di legittimità.
2° - Dopo l’effettuazione del
controllo, espletato secondo le modalità previste per
il controllo sugli atti, lo Statuto:
a)
è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ( B.U.R. );
b)
è affisso all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di trenta giorni consecutivi;
c)
è inviato al Ministero
dell’Interno, affinché venga inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti,
istituita presso lo stesso Ministero.
3° - Lo
Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio
dell’Ente ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267.
4° - Il testo dello Statuto è
depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente esposto
affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed è sottoposto
a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva
conoscibilità, stabilite dal Consiglio Comunale ed attuate dalla Giunta.
ARTICOLO 91
( REVISIONE
DELLO STATUTO ) 1°
- Le deliberazioni di modifica ed integrazione dello Statuto sono approvate con
le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione, di cui all’art. 6
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
2° - Ogni iniziativa in
materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio
Comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua
reiezione.
3° - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è
accompagnata dalla adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente,
e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
ARTICOLO 92
( VERIFICA DELLO STATUTO )
1° - Entro un anno dall’entrata in vigore del
presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per
la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di
consultazione.
CAPO II
REGOLAMENTI
ARTICOLO 93
( POTESTA’ REGOLAMENTARE
DEL COMUNE )
1° - Il Comune, nelle materie
nelle quali ha competenza dispone di potestà
regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di legge e delle
disposizioni statutarie.
2° - I piani ed i programmi
generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti
dalla Giunta – di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso,
ne definisce l’oggetto, ne delinea i principi ed i
criteri direttivi – e deliberati dal Consiglio. 3° - Tutti gli atti programmatici e
normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione. Degli stessi viene data immediata ed
ampia informazione con ogni mezzo alla comunità comunale. Essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i
quali possono, senza limite, e, in ogni tempo, consultarli, e, a proprie spese,
estrarne copia.
ARTICOLO 94
( TERMINE PER L’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI )
1° - Il Comune, nel rispetto
della legge e del presente Statuto, adotta, si sensi
dell’art. 7 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il regolamento generale
di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti
dell’Ente.
2° - Il
Comune adotta, entro il termine di un anno, specifici regolamenti per:
a)
l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
b)
il funzionamento degli organi
degli uffici;
c)
l’esercizio delle funzioni e
dei servizi;
d)
la disciplina di ogni altra
materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto.
3° - I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con il presente Statuto.
4° - Entro un anno dall’entra
in vigore del presente Statuto, il Comune procede alla revisione dei
regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed
alla deliberazione di quelli previsti dallo Statuto stesso.
ARTICOLO 95
( AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI )
1° - L’esercizio della potestà
regolamentare è espressione dell’autonomia politica e normativa del Comune.
2° - I regolamenti, di cui al
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti, ai sensi
dei principi generali dell’ordinamento giuridico:
a)
non possono contenere
disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le
leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b)
la loro efficacia è limitata
all’ambito comunale;
c)
non possono disporre che per
l’avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga
espressa;
d)
non sono abrogati che da
regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo
regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento
anteriore.
ARTICOLO 96
( FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
)
1° - L’iniziativa dei
regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, nelle
forme previste per l’esercizio del diritto d’iniziativa popolare.
2° - I regolamenti sono
votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3° - I regolamenti sono
soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, che consegue
dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle
disposizioni di legge sulla pubblicazione delle deliberazioni; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi entrano in vigore dopo la
seconda pubblicazione.
4° - I regolamenti sono
sottoposti a forme di intensa pubblicità che ne
consentano l’effettiva conoscibilità e sono resi agevolmente accessibili a
chiunque intenda consultarli.