VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Sato per gli affari dell’Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Veduta la domanda della maggioranza degli elettori della frazione Monte di Procida per ottenere il distacco della frazione medesima dal Comune di Procida e la sua costituzione in comune autonomo.

Veduta la deliberazione 3 agosto 1905 del Consiglio comunale di Procida con la quale ad unanimità si dà voto favorevole per l’accoglimento dell’istanza suddetta alla condizione che il Comune erigendo conservi il nome di borgata, Monte di Procida, ed il riparto delle attività e passività fra i due comuni venga regolato nei nuovi e termini indicati ai paragrafi b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, della deliberazione stessa;

Veduto l’atto autentico in data 22 marzo 1906 e al quale i consiglieri rappresentanti la frazione Monte di Procida esplicitamente dichiarano e confermano la loro adesione al progetto di riparto formulato dal consiglio comunale nella predetta deliberazione 3 agosto 1905;

Riconosciuto che per l’accoglimento della domanda concordano le condizioni previste dall’articolo 115 della legge comunale e provinciale e che la frazione Monte di Procida, oltre alla capacità finanziaria a sostenere con i propri mezzi le spese di un’amministrazione comunale autonoma; per essere divisa dal Capoluogo per un braccio di mare, di notevole distanza non ha bisogno di delimitazione di confini, essendo già i due territori naturalmente separati; Veduto il voto favorevole del Consiglio Provinciale di Napoli 30 ottobre 1905; Visto il parere del Consiglio di Stato dato in adunanza 18 gennaio 1907 le cui considerazioni valgono come ripetute nel presente decreto; Vista la legge comunale e provinciale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

art. 1) La frazione Monte di Procida è distaccata dal Comune di Procida e costituita in comune autonomo conservando la denominazione di Monte di Procida.

art. 2) Il riparto delle attività e passività dei due comuni è regolato dalle norme contenute nella deliberazione 3 agosto 1905 del Consiglio Comunale di Procida.

Ordiniamo che il presente Decreto, con visto del sigillo dello stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1907.

                          firmato                                                                  controfirmato
             Vittorio Emanuele                                             Giolitti