Quadro di riferimento per sviluppare le risorse umane, aumentare l'occupazione (ai sensi degli artt. 1, 9, 13 del Reg. (CE) 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali. - Allegato

Programma Operativo Nazionale

Ministero del Lavoro P.S. - UCOFPL - PON Ob.3 "Azioni di Sistema"- Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.N. Ob.3 del 22 luglio 2002

Ministero del Lavoro P.S. - UCOFPL - PON Ob.3 "Azioni di Sistema"- Programmazione 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2000) 2079 del 21 settembre 2000

"Lavori Negoziato sulla Programmazione 2000-2006 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3"

Il Regolamento del FSE (Fondo Sociale Europeo) Reg. (CE) N.1784/1999 - relativo al Fondo sociale europeo

OBIETTIVO
Ridefinire il quadro e le priorità politiche del Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 2000-2006 al fine di sostenere la strategia europea per l'occupazione, nel contesto della riforma dei Fondi strutturali prevista da Agenda 2000. Garantire la coerenza e la complementarità delle azioni intraprese al fine di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane. Concentrare gli interventi del FSE, nel quadro di ogni obiettivo, sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci.

PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo.

CONTENUTO
1. Il presente regolamento deriva dal quadro globale definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali in materia di fondi strutturali. Quest'ultimo regolamento contiene le disposizioni specifiche applicabili al FSE che definiscono un quadro nell'ambito del quale il Fondo deve intervenire sull'intero territorio dell'Unione europea in funzione dei nuovi obiettivi 1, 2 e 3 definiti dal regolamento generale.

Finalità
2. Il compito del FSE è quello di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l'integrazione e il mercato del lavoro, al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra donne e uomini, lo sviluppo durevole e la coesione economica e sociale. Si tratta segnatamente di contribuire alle azioni avviate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e delle linee di orientamento per l'occupazione.

Campo d'applicazione
3. Il FSE interviene nel quadro dei tre nuovi obiettivi stabiliti con il regolamento (CE) n. 1260/99 che definisce disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Il regolamento prevede cinque settori politici strategici di attività del FSE:
  • lo sviluppo di politiche attive del mercato del lavoro per lottare contro la disoccupazione e per prevenirla, per evitare alle donne e agli uomini la disoccupazione di lunga durata, per facilitare il reinserimento sul mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e per sostenere l'inserimento professionale dei giovani e delle persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di assenza;
  • la promozione della parità di opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con una particolare attenzione per le persone minacciate dall'emarginazione sociale;
  • la promozione e il miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione e della consulenza nel quadro di una politica di formazione durante l'intero arco della vita;
  • la promozione di una manodopera competente, preparata ed elastica, dell'innovazione e dell'adattabilità a livello dell'organizzazione del lavoro, nonché la promozione dello spirito d'impresa;
  • misure specifiche volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (prospettive di carriera, accesso a nuove possibilità di lavoro, creazione di imprese, ecc.).
4. Il nuovo obiettivo 3, che riunisce i precedenti obiettivi 3 e 4, prevede un intervento di tipo "orizzontale", vale a dire su tutto il territorio dell'Unione, al di fuori delle regioni considerabili per il nuovo obiettivo 1.
5. Inoltre, il FSE tiene conto di tre questioni orizzontali :
  • contribuire a promuovere le iniziative locali in materia di occupazione (compresi i patti territoriali per l'occupazione);
  • tener conto della dimensione sociale e dell'aspetto "occupazione" nella società dell'informazione;
  • la parità di opportunità fra donne e uomini nel quadro dell'approccio di integrazione delle politiche per la parità di opportunità.


Attività che possono essere prese in considerazione
6. In generale, possono essere prese in considerazione per gli aiuti del FSE tre forme di intervento:
  • l'assistenza alle persone, che dovrebbe essere la forma principale di aiuto e coprire settori quali la formazione, l'insegnamento professionale, l'orientamento, ecc.;
  • l'aiuto alle strutture e ai sistemi per aumentare l'efficacia delle attività tramite le persone (ad es., aumentandone l'efficenza);
  • e le misure di accompagnamento (fornitura di servizi e di strutture per la presa in carico di persone dipendenti, promozione delle misure di accompagnamento socio-pedagogiche, campagne di sensibilizzazione e di informazione).
7. Il FSE deve intervenire in base alle priorità nazionali definite nei piani di azione nazionali per l'occupazione, decise dagli Stati membri. L'azione del FSE deve del pari tener conto delle valutazioni ex-ante.

Destinazione
8. Al fine di migliorare l'efficacia delle azioni del FSE, i suoi interventi devono concentrarsi su un numero limitato di settori o di temi, sulle esigenze maggiori e sulle azioni più efficaci, tenendo conto delle valutazioni ex ante e nell'ambito dei settori politici pertinenti.
9. Il regolamento prevede la creazione di regimi di piccole sovvenzioni nel quadro degli obiettivi 1 e 3 contenenti disposizioni speciali di accesso per le organizzazioni non-governative (ONG) e per le partnership locali. Il regolamento prevede del pari la possibilità di un finanziamento da parte del FSE fino al 100% dei costi imputabili, per attuare tali regimi di piccole sovvenzioni.

Iniziative comunitarie, azioni innovatrici e assistenza tecnica
10. In conformità delle disposizioni previste dal regolamento generale sui Fondi strutturali, il FSE contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa comunitaria in materia di lotta contro le discriminazioni e le diseguaglianze di qualsiasi natura, in relazione al mercato del lavoro (EQUAL).
L'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo sarà del pari preso in considerazione nel quadro dell'iniziativa EQUAL.
11. Il FSE finanzia anche azioni di preparazione, di controllo e di valutazione negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione:
  • delle azioni innovatrici e dei progetti pilota riguardanti il mercato del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
  • degli studi e degli scambi di esperienze aventi un effetto moltiplicatore;
  • dell'assistenza tecnica legata alla preparazione, al controllo e alla valutazione, nonché al controllo delle operazioni finanziate tramite il FSE;
  • delle azioni riguardanti in maniera specifica il personale delle imprese ubicate in due o più Stati membri nel quadro del dialogo sociale;
  • dell'informazione dei diversi partner interessati, dei beneficiari finali e del grande pubblico.
Disposizioni transitorie
12. Il regime transitorio previsto dal regolamento generale sui Fondi strutturali si applica al regolamento sul FSE.

Riesame
13. Il Consiglio riesaminerà il regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Abrogazione
14. Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con decorrenza 1° gennaio 2000.
15. Ulteriori informazioni relative alla riforma della politica strutturale sono disponibili sul sito della direzione generale responsabile della politica sociale dedicato al Fondo sociale europeo.

TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non richiesto

DATA D'ENTRATA IN VIGORE

16.08.1999

RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 213, 13.08.1999

ALTRI LAVORI

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE