I FONDI STRUTTURALI
I finanziamenti concessi dai Fondi Strutturali assumono la forma di sovvenzioni non rimborsabili.
Gli stanziamenti sono utilizzati tramite programmi di sviluppo, che costituiscono l'insieme delle misure ammissibili a beneficiare degli aiuti strutturali.
Non appena la Commissione e le autorità degli Stati membri raggiungono un accordo su un determinato programma, vengono messi a disposizione stanziamenti comunitari per realizzare gli obiettivi del programma.
A tal fine si fa ricorso ad uno dei due meccanismi di finanziamento seguenti:
Programma operativo:
programma specifico compreso nel Quadro comunitario di sostegno
Documento unico di programmazione:
documento che raggruppa la strategia di sviluppo e i programmi ai fini di un accordo unico.
Il risultato, sul piano pratico, non cambia: il cofinanziamento europeo è reso disponibile per i progetti di sviluppo che soddisfano le priorità nazionali o regionali sulle quali gli Stati membri e la Commissione hanno raggiunto un accordo.
Dalla riforma del 1999, le azioni e i progetti finanziati con i fondi stanziati per i programmi sono descritti in dettaglio in un documento supplementare, il complemento di programmazione, che viene redatto dai responsabili del programma (o dalle autorità di gestione) designati dallo Stato membro.
L'autorità di gestione seleziona inoltre i progetti e ad essa devono rivolgersi agli attori economici e sociali che intendono beneficiare dei contributi dei Fondi strutturali.