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Gli obblighi contributivi ed assicurativi delle imprese (INPS)
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
L'ASSICURAZIONE INPS PER GLI ARTIGIANI
L'assicurazione, nata nel 1956 contro la malattia, dal 1959 è obbligatoria anche per la pensione. Dalla stessa data è stata quindi istituita, presso l'INPS, la Gestione Speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.
L'attività artigiana è stata regolamentata, da ultimo, con l'approvazione nel 1985 di una Legge Quadro sull'Artigianato (Legge 443 dell'8.8.85).
GLI ISCRITTI
Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione speciale:
- i titolari delle imprese artigiane
- i familiari coadiuvanti
CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ
L'attività artigiana deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti; il titolare assume gli oneri e i rischi dell'attività.
L'attività deve essere inoltre anche manuale, cioè non può limitarsi alla sola organizzazione del lavoro e all'amministrazione dell'impresa.
Quando l'attività è svolta in forma di impresa deve essere diretta alla produzione di:
- beni
- servizi (sono escluse le attività agricole o di servizi commerciali)
IMPRESA ARTIGIANA CON DIPENDENTI
La legge pone dei limiti al numero dei dipendenti che possono lavorare nell'impresa artigiana; limiti variabili a secondo del tipo di attività svolta.
FAMILIARI COADIUVANTI
Sono iscritti alla Gestione Speciale per gli artigiani anche i familiari coadiuvanti che prestino il proprio lavoro nell'impresa in maniera abituale, prevalente e che non siano assicurabili come lavoratori dipendenti o apprendisti ed abbiano compiuto il 14° anno di età.
CHI SONO I COADIUVANTI
Si considerano familiari coadiuvanti:
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati
- i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
- i minori regolarmente affidati
- i nipoti in linea diretta
- i fratelli e le sorelle
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, naturali di figli legalmente riconosciuti, ecc.)
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado
ATTIVITÀ PARTICOLARI
Per alcune attività possono essere richiesti, oltre a quelli previsti per la generalità delle imprese, anche ulteriori requisiti.
COME SI OTTIENE L'ISCRIZIONE ALL'INPS
I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonché i familiari coadiuvanti sono iscritti all'INPS ai fini pensionistici. L'iscrizione può essere verificata presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.
Dall'ottobre 1992 l'iscrizione avviene presso gli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni Sede dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione Provinciale per l'artigianato, dell'Amministrazione finanziaria.
L'iscrizione effettuata presso lo sportello polifunzionale di un Ente, vale automaticamente anche per le altre Amministrazioni.
QUALI DOCUMENTI SERVONO PER L'ISCRIZIONE
i documenti specifici richiesti per l'attività svolta
- modulo ARCO 1 per le ditte individuali
- modulo ARCO 2 per i soci di società
I moduli, predisposti dall'INPS, sono reperibili anche presso gli sportelli polifunzionali.
Per i commercianti è inoltre richiesta l'iscrizione al REC (Registro Esercenti attività Commerciale).
L'ASSICURAZIONE INPS PER I COMMERCIANTI
L'assicurazione, nata nel 1960 contro la malattia, dal 1965 è obbligatoria anche per la pensione. Dalla stessa data è stata quindi istituita, presso l'INPS, la Gestione Speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia, e superstiti.
GLI ISCRITTI
Ai fini pensionistici, sono iscritti alla gestione speciale i titolari e i familiari coadiutori che:
- esercitano attività commerciali e turistiche
- lavorano come ausiliari del commercio cioè:
- gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito albo
- gli agenti aerei, marittimi raccomandatari
- gli agenti delle librerie delle stazioni
- i mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di Commercio
- i propagandisti e procacciatori d'affari
- i commissionari di commercio
- i titolari degli istituti di informazione
- soci delle società a responsabilità limitata (società organizzate con il lavoro dei soci e loro familiari)
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Dal 1° gennaio 1997 i soci di società responsabilità che partecipano al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza hanno l'obbligo di iscrizione all'assicurazione per i commercianti anche se esiste un unico socio.
L'attività deve essere organizzata con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
Quindi sono tenuti a versare i contributi - sui redditi prodotti come soci lavoratori - previsti per i commercianti.
ATTENZIONE
I compensi ricevuti dai soci in qualità di amministratori sono soggetti al contributo del 10%
PROMOTORI FINANZIARI
A decorrere dal 1° gennaio 1997, i promotori finanziari, cioè coloro che operano in veste di agenti o di mandatari, sono soggetti all'obbligo assicurativo presso la gestione degli esercenti attività commerciali. I promotori finanziari sono coloro che svolgono attività di intermediazione mobiliare:
- negoziazione per conto proprio o per conto terzi di valori mobiliari
- collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva
- sottoscrizione o acquisto a fermo, o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari
- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari
- consulenza in materia di valori mobiliari
- sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente
L'iscrizione presso la gestione degli esercenti attività commerciali ha le seguenti decorrenze:
- dal 1° gennaio 1997 per coloro che erano, a tale data iscritti all'albo CONSOB
- dalla data di iscrizione all'albo per coloro che iniziano l'attività dopo il 1° gennaio 1997
L'iscrizione deve essere regolata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività presso gli sportelli polifunzionali.
I promotori che svolgono attività anteriore al 1° gennaio 1992 possono chiedere la copertura contributiva all'INPS per il periodo 1°gennaio 1992 - 31.12.96. I predetti periodi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento è ammessa la rateizzazione.
I FAMILIARI COADIUTORI
Sono anch'essi iscritti alla gestione speciale dei commercianti purché lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda ed abbiano compiuto il 14° anno di età.
A decorrere dal 1° gennaio 1997 devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il 3° grado che prestano la loro opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa commerciale semprechè per tale attività non siano soggetti all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
CHI SONO I COADIUTORI
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati
- i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
- i minori regolarmente affidati
- i nipoti in linea diretta
- i fratelli e le sorelle
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, naturali di figli legalmente riconosciuti, ecc.)
- gli affini entro il 3° grado
CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE
L'attività deve essere svolta prevalentemente con il lavoro del titolare e con quello dei familiari coadiutori.
L'attività deve essere stata autorizzata dalle autorità competenti (con licenza, autorizzazione, ecc.); il titolare (ma non i familiari) deve:
- avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri e rischi relativi. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori e per i soci di società a responsabilità limitata
- partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza
COME SI OTTIENE L'ISCRIZIONE ALL'INPS
L'iscrizione avviene presso gli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni Sede dell'INPS, della Camera di Commercio, dell'INAIL, della Commissione Provinciale per l'artigianato, dell'Amministrazione finanziaria.
L'iscrizione effettuata presso lo sportello polifunzionale di un Ente, vale automaticamente anche per le altre Amministrazioni.
I soggetti per i quali l'assicurazione diviene obbligatoria dal 1° gennaio 1997 possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione.
I contributi previsti saranno maggiorati degli interessi legali.
Per i periodi precedenti possono chiedere il riscatto.
PIÙ' ATTIVITÀ
I lavoratori che sono impegnati in più attività autonome - anche in un'unica impresa - assoggettabili a forme diverse di assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale dedicano la loro opera in maniera prevalente. Spetta all'INPS decidere quale sia l'attività prevalente ai fini della iscrizione dell'imprenditore stesso.
Il principio della prevalenza non si applica quando una delle due attività è' soggetta al contributo del 10%. In questo caso le due diverse attività danno titolo alla contemporanea iscrizione in due diverse gestioni: quella dei commercianti e quella del 10%.
QUALI DOCUMENTI SERVONO
La documentazione specifica (es. licenza autorizzazione amministrativa) richiesta per l'attività svolta
- modulo ARCO 1 per le ditte individuali
- modulo ARCO 2 per i soci di società
I moduli, predisposti dall'INPS, sono reperibili anche presso gli sportelli polifunzionali.
CONTRIBUTI PER GLI ARTIGIANI E I COMMERCIANTI
CHI VERSA
Sono tenuti al versamento:
- Artigiani e commercianti titolari
- familiari (coadiuvanti e collaboratori)
QUANTO SI VERSA
L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d'impresa che è costituito dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi si riferiscono.
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che verranno prodotti nel corso dell'anno, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati l'anno precedente.
Poi, l'anno successivo, andrà effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.
MINIMALE E MASSIMALE
In ogni caso il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi che per il 99 sono i seguenti:
A MINIMALE
E' stabilito un limite minimo di imponibile ai fini contributivi, variabile di anno in anno, al di sotto del quale non è possibile effettuare i pagamenti. Tale limite per il 1999 è di L.22.351.888.
B MASSIMALE
La legge prevede anche un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto "massimale" è variabile e si modifica ogni anno e per il 1999 è di L.108.800.000.
Per gli artigiani o per i commercianti che sono iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, privi di precedente anzianità contributiva o, anche in possesso a tale data di anzianità abbiano optato per il sistema contributivo (opzione che non può comunque essere esercitata prima dell'anno 2001) è previsto un limite massimo di reddito più alto anch'esso variabile e che per il 1999 è di L.141.991.000.
QUANTO SI PAGA
INPS - CONTRIBUTI 1999
GESTIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI
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Età superiore ai 21 anni
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Età inferiore ai 21 anni
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Artigiani
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Commercianti
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Artigiani
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Commercianti
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Minimale
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L. 22.351.888
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3.576.302
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3.661.240
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2.905.745
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2.992.918
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%
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16%
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16,39%
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13%
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13,39%
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17%
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17,39%
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14%
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14,39%
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oltre L. 65.280.001 fino a L.108.800.000
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Massimale
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L. 108.800.000 (L. 141.991.000 per i soggetti privi di anzianità contributiva)
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AGEVOLAZIONI
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Pensionati con più di 65 anni
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Riduzione contributi al 50%
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Titolari di impresa con età inferiore ai 32 anni iscritti alla gestione dall’1.1.1999 al 31.12.2000
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Sgravio del 50% dei contributi dovuti per i 3 anni successivi
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Titolari di impresa con età inferiore ai 32 anni iscritti alla gestione dall’1.1 al 31.12.98
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Differimento pagamento 50% contributi dovuti per i primi 2 anni successivi
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LE SCADENZE DI VERSAMENTO
I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
16 maggio
16 agosto
16 novembre
16 febbraio dell'anno successivo
I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d'impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali alle scadenze del 31 maggio e del 30 novembre.
Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento, è quello dell'anno precedente. Il versamento sarà considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.
La scadenza del 31 maggio può essere spostata al 20 giugno pagando una maggiorazione dello 0,50%.
AGEVOLAZIONI
Gli artigiani e i commercianti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta nella gestione (biennio 1999-2000) pagano i contributi dovuti all'INPS ridotti del 50%. L'agevolazione è prevista per i tre anni successivi all'iscrizione. Quest'anno gli interessati pagano l'aliquota dell'8% se artigiani e dell'8,195% se commercianti.
PIÙ DI 65 ANNI
I lavoratori autonomi ultra 65enni, già pensionati, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%; in questo caso viene ridotto il supplemento di pensione della metà. Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.
IL CONTRIBUTO 10% E 12%
CHE COS'È
É un contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica.
Il contributo ha lo scopo di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
DAL 1° GENNAIO 1999
Il contributo è di misura diversa, 10% o 12%, a seconda dei casi:
- per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al l'11,50% (a partire dal 2000 l'aliquota sale di mezzo punto, 0,50%, ogni due anni fino a raggiungere il 19%.) Il contributo è maggiorato dello 0,50% per finanziare il fondo di recente istituzione per maternità e assegni familiari;
- per i collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o già titolari di pensione, il contributo è pari al 10%.
CHI DEVE VERSARE
Sono interessati al versamento del contributo del 10%:
- coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale
- coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni, soggetti che svolgono un'attività con contenuto artistico e non hanno un rapporto subordinato
- venditori porta a porta
- spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:
- gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione
- gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo
- coloro che, dal 1.1.1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
PIÙ DI 60 ANNI DI ETA'
Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età, può scegliere di non versare.
Chi, invece, ha un'età che va dai 60 ai 65 anni, può chiedere il rimborso dei contributi se al compimento dei 65 anni non raggiunge il diritto a pensione, compresa quella supplementare.
LA DOMANDA
Gli interessati devono presentare domanda all'INPS sui moduli in distribuzione presso le Sedi specificando il tipo di attività svolta ed i dati del committente.
COME SI PAGA
Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori.
Professionisti:
il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.
Collaboratori:
il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Poiché il modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno l'obbligo di compilare il modello GLAD ogni trimestre.
Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
Nell'anno 1999 il massimale è di L. 141.991.000 annue.
CONTRIBUTO INPS - Gestione separata / 1
LE ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO INPS
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Posizione del collaboratore
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Contributo Inps
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Contrib. Inps a carico committente
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Aliquota Cassa Professionale
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Note
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Professionista con Albo e Cassa (attività professionali tipiche)
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NO
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NO
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2%
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Ordini professionali con Cassa istituita: notai, avvocati, procuratori, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, medici, farmacisti, veterinari, chimici, agronomi, dottori forestali, attauri, infermieri, psicologi, biologi, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, giornalisti.
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Professionista con Albo e senza Cassa
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10%
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4%
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2%
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Il professionista paga alla Cassa solo il contributo integrativo del 2%. Tale situazione non è comunque possibile per i dipendenti che svolgano attività di Dottore commercialista o medico. |
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Professionista senza Albo e senza Cassa
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10% o 12%
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4%
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NO
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L’aliquota Inps a carico del professionista è del 10% se il collaboratore è coperto da altre forme assicurative: pensionato, dipendente, versamenti volontari, etc. |
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Professionista che svolge collaborazione al di fuori sua attività |
10% o 12%
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6,67% o 8%
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NO
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L’aliquota Inps a carico del professionista è del 10% se il collaboratore è coperto da altre forme assicurative: professionista con Cassa di previdenza, pensionato, dipendente, versamenti volontari, etc. |
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Collaboratore senza partita Iva |
10% o 12%
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6,67% o 8%
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NO
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L’aliquota Inps a carico del professionista è del 10% se il collaboratore è coperto da altre forme assicurative: pensionato, dipendente, versamenti volontari, etc. |
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Collaboratore occasionale |
NO
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NO
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NO
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CONTRIBUTO INPS - Gestione separata / 2
ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA
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Anno |
Contribuenti con altre coperture previdenziali |
Contribuenti senza altre coperture previdenziali |
Massimale reddito netto soggetto al contributo |
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1996 |
10% |
10% |
L. 132.000.000 |
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1997 |
10% |
10% |
L. 137.148.000 |
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1998 |
12% |
10% |
L. 139.480.000 |
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1999 |
12% |
10% |
L. 141.991.000 |
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2000 |
12,5% |
10% |
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2001 |
12,5% |
10% |
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2002 |
12,5% |
10% |
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IL CONTRIBUTO INPS È DOVUTO SUL 95% DEI COMPENSI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PERTANTO
IL CONTRIBUTO È PARI AL 9,5% DEL COMPENSO SE L’ALIQUOTA È DEL 10% (10% SUL 95%)
E DELL’11,4% DEL COMPENSO SE SI APPLICA L’ALIQUOTA DEL 12% (12% SUL 95%).
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Aliquota Inps sul 95% del reddito |
Aliquota effettiva (sul 100%) |
Aliquota a carico del prestatore (1/3) |
Aliquota a carico del committente (2/3) |
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10% |
9,5% |
3,17% |
6,33% |
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12% |
11,4% |
3,8% |
7,6% |
Esempio:
compenso L. 100.000, ritenuta Inps L. 3.170, contributo Inps a carico azienda 6.330. Totale Inps da versare L. 9.500.
CONTRIBUTO INPS - Gestione separata / 3
OBBLIGHI CONNESSI
- Versamento ritenute e contributi INPS a carico del committente con Mod. F24 (entro il 16 del mese successivo)
- Certificazione compensi, ritenute fiscali e previdenziali (entro il 1° marzo 1999)
- Dichiarazioni trimestrali su Mod. GLAD (entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio dell’anno successivo). Per i primi 3 trimestri dell’anno 1998 i Mod. GLAD andavano presentati entro il 31.10.1998.
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Compensi pagati a |
Scadenza pagam. contributi Inps |
Termini presentazione Mod. GLAD |
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Gennaio |
16 febbraio |
30 aprile |
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Febbraio |
16 marzo |
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Marzo |
16 aprile |
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Aprile |
16 maggio |
31 luglio |
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Maggio |
16 giugno |
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Giugno |
16 luglio |
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Luglio |
16 agosto |
31 ottobre |
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Agosto |
16 settembre |
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Settembre |
16 ottobre |
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Ottobre |
16 novembre |
31 gennaio |
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Novembre |
16 dicembre |
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Dicembre |
16 gennaio |
- Presentazione dichiarazione sostituti d’imposta su Mod. 770 o Mod. Unico Persone Giuridiche
- Invio quadro del Modello 770 o Modello Unico Persone Giuridiche all’Inps
LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti iscritti nel regime generale dell'INPS è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale retribuzione corrisposta ai lavoratori e, per determinate categorie, su retribuzioni convenzionali.
Il contributo è per definizione "obbligatorio" in quanto dovuto per legge indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.
L'INPS è tenuto a riscuotere i contributi dovuti per i seguenti tipi di assicurazioni:
- IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), contributi validi per la pensione)
- TBC (Tubercolosi)
- DS (Disoccupazione)
- CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
- CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)
- Mobilità
- Malattia e Maternità
CHI VERSA
Il pagamento dei contributi è normalmente a carico dei datori di lavoro e si ripartisce tra azienda e lavoratori.
LA MISURA DEI CONTRIBUTI
La misura dei contributi è determinata dalla natura dell'attività esercitata dall'azienda, dalla posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile.
Ai fini del calcolo dei contributi, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta.
LE SOMME ESCLUSE DALLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
- di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, fino al 50% del loro ammontare
- di rimborsi a piè di lista per spese sostenute dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro
- di trattamento di fine rapporto
- di incentivazione all'esodo
- di indennità di cassa
- di corrispettivo del servizio di mensa e trasporto
- di indennità di panatica per i marittimi a terra, fino al 60% del suo ammontare
- di gratificazione "una tantum" a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate anche indirettamente al rendimento dei lavoratori
- di assegni per il nucleo familiare
- di compensi provvigionali corrisposti ai produttori di assicurazione nel limite del 50%
La legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto nuove esclusioni dalla retribuzione imponibile che sono le seguenti:
- le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti
- le borse di studio pagate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico
- le spese sostenute dall'azienda per far funzionare gli asili nido aziendali
- le spese sostenute per finanziare circoli aziendali con finalità sportive, ricreative, culturali, nonché quelle per far funzionare bar e spacci aziendali
- la differenza tra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti di azioni delle società datrici di lavoro o di società controllanti o controllate
- il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista
MINIMALE IMPONIBILE
La retribuzione imponibile non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli e in ogni caso alla misura giornaliera annualmente fissata dalla legge a seconda delle varie attività svolte e alle categorie dei lavoratori.
La legge stabilisce, in aggiunta, che i contributi vanno versati su una retribuzione imponibile minima settimanale - indicizzata annualmente - che per il 1999 è pari a L. 284.100.
Qualora vengano versati i contributi su un importo inferiore al minimale fissato per legge, al lavoratore viene accreditato un periodo di contribuzione proporzionalmente ridotto.
MASSIMALE IMPONIBILE
La legge di riforma del sistema pensionistico ha stabilito il tetto dei 141.991.000 di retribuzione, oltre il quale non si versano i contributi. Tale limite si applica a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Nel primo caso il tetto influirà sull'intera vita lavorativa, nel secondo caso si applicherà solo sulla contribuzione successiva all'opzione.
É previsto che il tetto sia adeguato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo, calcolati dall'ISTAT.
I DATI AZIENDALI
Da gennaio 1999 il datore di lavoro tenuto al versamento dei contributi deve presentare la denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati servendosi del modello DM10 entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione. Entro la stessa data vanno pagati i contributi tramite il modello F24.
I MODELLI DM10 E F24
A COSA SERVE
Il modello DM10 serve per denunciare all'INPS i dati retributivi e contributivi del personale dipendente.
Il versamento dei contributi indicati sul modello DM10 va fatto con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al fisco.
Il modello F24 è reperibile presso gli sportelli delle banche convenzionate, dei concessionari, delle Poste Italiane, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e dell'INPDAI.
L'INPS invia ai contribuenti il modello F24 con l'importo dei contributi già indicato.
Dal 1° gennaio 1999 è possibile effettuare pagamenti in euro, la nuova moneta degli stati membri dell'Unione Europea; in questo caso si deve compilare il modello contrassegnato dal simbolo dell'euro e il pagamento è ammesso solo con assegni o con addebito in conto corrente.
Il modello DM10/2, riepilogativo dei crediti e dei debiti del datore di lavoro nei confronti dell'INPS, può essere redatto in lire o in euro; la versione euro è disponibile presso tutte le Sedi INPS.
Il modello DM10/3 è stato soppresso da gennaio 1999.
Le notizie riportate direttamente due volte l'anno su tale modello (numero e retribuzioni dei dipendenti maschi e femmine, dati statistici relativi al pagamento degli assegni per il nucleo familiare) vengono rilevate dalle denunce annuali.
IL PAGAMENTO
Il modello di pagamento F24 può essere presentato e il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, banca convenzionata e presso gli uffici postali abilitati.
In nessun caso il modello di pagamento unificato deve essere presentato all'INPS, al Ministero delle Finanze o agli altri Enti previdenziali. Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con gli altri sistemi di pagamento indicati dalla legge.
In particolare, è ammessa l'utilizzazione di carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli dotati delle apposite apparecchiature. Inoltre presso le banche è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata.
Presso gli uffici postali abilitati è ammessa l'utilizzazione dei soli assegni su piazza; presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e vaglia cambiari.
L'ISCRIZIONE AZIENDE
QUANDO ISCRIVERSI
L'obbligo di versare contributi all'INPS da parte delle aziende nasce all'atto dell'assunzione di un lavoratore dipendente.
COME CI SI ISCRIVE
L'iscrizione avviene a domanda, presentata sul modello DM68 (da chiedere alla propria Sede INPS) con allegata la documentazione necessaria a seconda dell'attività svolta e richiesta nel modello stesso.
DOVE ISCRIVERSI
La domanda deve essere presentata allo sportello "polifunzionale" (INPS - Camera di Commercio - INAIL) istituito presso tutte le Sedi dell'INPS.
Le aziende che hanno più stabilimenti con personale dipendente nell'ambito di competenza territoriale di diverse Sedi, devono fare domanda di iscrizione presso ogni Sede.
É però possibile versare presso una sola Sede dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
DOPO L'ISCRIZIONE
L'INPS assegna la matricola aziendale e, sulla base dell'attività svolta, effettua l'inquadramento dell'azienda, attribuisce il codice statistico contributivo e gli eventuali codici di autorizzazione.
Spedisce, inoltre la lettera di inquadramento e i modelli DM/10.
A COSA SERVONO I CODICI
Il codice statistico contributivo (C.S.C.) indica il settore, la classe e la categoria di appartenenza dell'azienda e ne determina il comportamento contributivo.
Il codice autorizzazione (C.A.) ha la funzione di differenziare il comportamento di un'azienda da quello tipico del settore, classe e categoria di appartenenza.
IN CASO DI VARIAZIONE
L'azienda è tenuta a comunicare entro 30 giorni eventuali sospensioni, variazioni o cessazione dell'attività.
Per SOSPENSIONE si intende il periodo nel quale l'azienda prosegue l'attività senza personale dipendente, ovvero sospende l'attività nel suo complesso.
Per VARIAZIONE si intende qualsiasi evento che determini una diversa valutazione degli obblighi contributivi dell'azienda (ad esempio: cambio attività che comporta diverse classificazioni; modifica della ragione sociale, ecc...)
Per CESSAZIONE si intende la definitiva cessazione dell'attività dell'impresa.
La sanzione prevista per l'omessa comunicazione della sospensione, della variazione o della cessazione è di L. 50.000 per dipendente.
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