STATUTO


Art. 1

e' costituito


un Consorzio con attività interna ai sensi degli artt. 2602 e segg. retto dalle norme stabilite nell'atto costitutivo e nel presente statuto.

 

Art. 2 - Denominazione e scopo

1. Il Consorzio assume la seguente denominazione:

ASMEZ

2. Per brevità nel prosieguo del presente atto potrà essere anche indicato come "Consorzio".

3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.

 

Art. 3 - Oggetto e scopo

Il Consorzio si propone di promuovere l'innovazione nel tessuto sociale ed economico meridionale e l'elevazione del livello di qualificazione professionale all'interno del tessuto produttivo meridionale con particolare riguardo a lavoratori dipendenti e non, disoccupati, cassintegrati e iscritti alle liste di mobilita'.

In particolare il Consorzio si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle seguenti attività:

- corsi di formazione professionale;

 - informazione ed assistenza con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, normativa e gestionale;

 - informazione ed orientamento per giovani, disoccupati e PMI;

 - assistenza nell'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali;

 - gestione di servizi a favore dei consorziati.

 

Art. 4 - Iniziative del Consorzio

1. Per il raggiungimento degli scopi consortili il Consorzio puo' proporsi ad Enti pubblici e privati come concessionario di servizi ed assumere interessenze e partecipazioni in Enti e società aventi scopi ed obiettivi coerenti con le finalità del Consorzio nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2. Per l'espletamento dei progetti di formazione si farà riferimento agli Enti aderenti al Consorzio. Saranno invece affidati a terzi in caso di non disponibilità degli stessi.

3. Sempre per i suddetti fini il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre attività comunque assumibili nella previsione di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

 

Art. 5 - Sede ed Ufficio Consortile

1. Il Consorzio ha sede ed Ufficio Consortile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2612 c.c. in Napoli, Via G. Porzio 4, Centro Direzionale Isola G/1,scala D, undicesimo piano.

2. Su delibera dell'Assemblea la sede e l'Ufficio potranno essere mutati e potranno essere costituite ovunque legali rappresentanze.

 

Art. 6 - Durata

1. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2024, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea per le cause che saranno da esso valutate.

 

Art. 7 - Ammissione nuovi consorziati

L'ammissione di un nuovo consorziato dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo,  tenendo presente che ai soggetti privati consorziati e' riconosciuta una riserva di partecipazione al Fondo Consortile non inferiore al 5% dello stesso. Il nuovo consorziato si obbliga ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche ed ogni altro atto regolamentante il Consorzio; esso dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti dalla delibera che determina le condizioni di ammissione.

 

Art. 8 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei Consorziati per ogni rapporto con la società e' quello risultante dal libro dei soci.

 

Art. 9 - Fondo consortile e quote di partecipazione

1. Il fondo consortile è variabile anche in funzione dell’ammissione di nuovi consorziati.

2. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire variazioni dal fondo consortile nonché modifiche delle quote di partecipazione.

3. L'impiego e l'utilizzazione del fondo sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

4. Il fondo consortile e' costituito dai contributi dei consorziati sia versati all'atto della costituzione che periodicamente da eventuali liberalità , dai beni acquistati con i contributi suddetti, nonché da eventuali avanzi di gestione. Tra i contributi sono compresi anche quelli ricevuti dai consorziati singolarmente o in forma associata, a seguito della assunzione delle commesse per il tramite del Consorzio nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non inferiore all'1%.

5. Il consorziato che esca dal Consorzio conserva il diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione valutata alla data della sua uscita, ma tale diritto potrà farsi valere solo al momento dello scioglimento del Consorzio.

6. Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

7. Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascuna consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti di debito verso il Consorzio.

8. Ai soci privati e' assicurato il diritto di prelazione nella sottoscrizione di quote per il mantenimento della percentuale del 5% loro riservata.

 

Art. 10 - Obblighi dei consorziati

1. I consorziati si obbligano ciascuno per quanto gli compete alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti e di ogni determinazione legittimamente assunta dal Consorzio uniformando agli stessi il proprio comportamento.

 

Art. 11 - Organi consortili

Organi consortili sono:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato Scientifico;

d) il Presidente.

 

Art. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio e' composta dai singoli rappresentanti dei consorziati, i quali hanno diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al Fondo Consortile.

2. Ciascun consorziato per mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consorzio dovrà designare il proprio rappresentante effettivo che rimarrà in carica fino a che con lo stesso mezzo il consorziato non provveda alla sostituzione. Ogni consorziato puo' farsi rappresentante per delega scritta da altra persona.

3. Ciascun consorziato provvederà senza indugio alla sostituzione del proprio rappresentante (effettivo e sostituto) che fosse impedito per qualsiasi motivo ad assolvere regolarmente all'incarico ed a partecipare alla Assemblee.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 28 febbraio per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. L'Assemblea verrà inoltre convocata per le deliberazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto consortile ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputerà opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli aderenti al Consorzio.

6. Il presidente del Consiglio Direttivo assumerà anche la funzione di Presidente dell'Assemblea dei consorziati.

7. All'Assemblea è riservata ogni competenza in materia di:

a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo e determinazione dei relativi compensi;

b) esclusione di uno o più consorziati;

c) assunzione delle decisioni di cui all'art. 5, 2 comma dello statuto;

d) approvazione del bilancio consuntivo;

e) scioglimento del Consorzio e norme per la sua liquidazione;

f) modifiche del contratto costitutivo.

 

Art. 13 - Convocazione, costituzione dell'Assemblea e validita' delle riunioni

1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente mediante avviso inviato per lettera raccomandata, fax, telex o telegramma a ciascuna consorziata almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione puo' essere spedito 6 giorni prima della riunione.

2. L'avviso di convocazione dovrà indicare oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora dell'adunanza e eventualmente la data e l'ora e il luogo della seconda convocazione che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.

3. L'Assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno il 51% dei voti calcolati secondo il criterio di cui al comma 1 dell'art. 12. Essa delibera normalmente con la maggioranza semplice delle quote di partecipazione; con la maggioranza dei 2/3 per la delibera concernente lo scioglimento del Consorzio.

4. In 2 convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei consorziati presenti alla riunione ed a maggioranza degli stessi.

 

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. L'amministrazione del Consorzio e' affidata a un Consiglio Direttivo composto da n. 3 a n. 7 membri eletti anche tra non soci, che restano in carica per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo dopo le elezioni e' convocato dal consigliere più anziano sentiti gli altri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata sei giorni prima della data stabilita per la riunione.

4. In ipotesi di urgenza tale invito può essere effettuato anche a mezzo telex, telefax o telegramma con preavviso di due giorni.

5. Non possono comunque eccepirsi difetti di convocazione quando siano presenti all'adunanza tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

6. I consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili: in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio.

7. Se nel caso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si renderà applicabile ove compatibile l'art. 2386 c.c.

 

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo costituisce organo di formazione e di attuazione della volontà consortile ed è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Particolarmente sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo consortile, che non siano del presente statuto riservate all'assemblea dei consorziati.

2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni a titolo esemplificativo potrà :

a) approvare la programmazione generale dell'attività del Consorzio;

b) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente;

c) deliberare in merito all'amministrazione ed agli incrementi del fondo di dotazione;

d) conferire incarichi a terzi e a professionisti e assumere determinazioni sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione;

e) delegare in parte i propri poteri al Presidente, al vice Presidente ed a ciascuno degli altri membri, stabilendo le relative attribuzioni e le modalità di firma;

f) redigere il rendiconto consuntivo;

g) provvedere inoltre:

- al coordinamento dei rapporti con e tra i consorziati verificando tra l'altro anche con riferimento al rispetto degli accordi il corretto e regolare svolgimento dei lavori conseguiti dai consorziati per il tramite del Consorzio;

- alla raccolta delle indicazioni provenienti dai consorziati relative ai programmi di lavoro e all'organizzazione di tali indicazioni anche ai fini della programmazione generale dei lavori;

h) assumere ogni altra determinazione e provvedere all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto consortile ivi comprese le deliberazioni concernenti i regolamenti del Consorzio;

i) ammettere al Consorzio nuovi consorziati ed autorizzare eventuali subentri;

1. accettare l'istanza di recesso dei consorziati.

3. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 16 - Il Comitato Scientifico

È composto da tre componenti eletti dall'assemblea. Dura in carica cinque anni. Elabora e propone la programmazione delle attività formative del Consorzio.

Ha l'esclusiva competenza nella valutazione tecnico-scientifica dei progetti di formazione.

Elegge nel suo seno un coordinatore che ha anche il compito di raccordo con il Consiglio direttivo.

 

Art. 17 - Presidente e vice Presidente

1. Il Presidente nominato ai sensi dell'art. 15, rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Direttivo e sarà rieleggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito.

3. Il Presidente oltre a presiederne gli organi ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri. Il Presidente o il Consigliere delegato anche per tramite di propri rappresentanti cura i rapporti con le Autorità e gli Enti pubblici e privati, rappresenta i consorziati nelle trattative per il raggiungimento degli scopi consortili.

4. Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti esegue le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea esercitando i poteri a lui attribuiti.

 

Art. 18 - Bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi della chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere ed approvare il bilancio consuntivo.

2. Il primo bilancio di esercizio si chiude il 31/12/94.

 

Art. 19 - Esclusione e recesso

Previa delibera dell'assemblea dei consorziati possono essere esclusi i consorziati nei casi di sopravvenuti motivi di indegnità per insolvenza ed altre gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge del presente contratto e da tutti gli altri atti o deliberazioni regolamentanti il Consorzio, nonché per sopravvenuta inidoneità o impossibilità della consorziata ad adempiere agli obblighi assunti. Le quote di partecipazione al Consorzio sono cedibili solo con il consenso del Consiglio direttivo e previa relativa delibera. Nessuno dei consorziati potrà recedere dal Consorzio senza in consenso del Consiglio direttivo. Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri nel rispetto del vincolo di cui all'art. 7.

 

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e ripartirà l'eventuale residuo del fondo consortile oppure il deficit tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote.

 

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto no espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile.

 

Art. 22 - Deposito dell'atto costitutivo e dello statuto

La presente scrittura resterà in deposito negli atti del Notaio che ne avrà autenticato le sottoscrizioni.