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e' costituito
1. Il Consorzio assume la seguente denominazione:
2. Per brevita' nel prosieguo del presente atto potra' essere anche indicato come "Consorzio".
3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Il Consorzio si propone di promuovere l'innovazione nel tessuto sociale ed economico meridionale e l'elevazione del livello di qualificazione professionale all'interno del tessuto produttivo meridionale con particolare riguardo a lavoratori dipendenti e non, disoccupati, cassintegrati e iscritti alle liste di mobilita'.
In particolare il Consorzio si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle seguenti attivita': - corsi di formazione professionale; - informazione ed assistenza con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, normativa e gestionale; - informazione ed orientamento per giovani, disoccupati e PMI, - assistenza nell'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali; - gestione di servizi a favore dei consorziati.
1. Per il raggiungimento degli scopi consortili il Consorzio puo' proporsi ad Enti pubblici e privati come concessionario di servizi ed assumere interessenze e partecipazioni in Enti e societa' aventi scopi ed obiettivi coerenti con le finalita' del Consorzio nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Per l'espletamento dei progetti di formazione si fara' riferimento agli Enti aderenti al Consorzio. Saranno invece affidati a terzi in caso di non disponibilita' degli stessi.
3. Sempre per i suddetti fini il Consorzio potra' stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre attivita' comunque assumibili nella previsione di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.
1. Il Consorzio ha sede ed Ufficio Consortile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2612 c.c. in via Toledo, 156 Napoli.
2. Su delibera dell'Assemblea la sede e l'Ufficio potranno essere mutati e potranno essere costituite ovunque legali rappresentanze.
1. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2014, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea per le cause che saranno da esso valutate.
L'ammissione di un nuovo consorziato dovra' essere deliberata dal Consiglio direttivo tenendo presente che ai soggetti privati consorziati e' riconosciuta una riserva di partecipazione al Fondo Consortile non inferiore al 5% dello stesso. Il nuovo consorziato si obbliga ad accettare il presente statuto le eventuali modifiche ed ogni altro atto regolamentante il Consorzio; esso dovra' immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti dalla delibera che determina le condizioni di ammissione.
Il domicilio dei Consorziati per ogni rapporto con la societa' e' quello risultante dal libro dei soci.
1. Il fondo consortile iniziale viene determinato in sede di costituzione in lire 5 milioni (l. 5.000.000) e viene apportato dai singoli consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio anche in funzione dell'ammissione di nuovi consorziati.
2. Il Consiglio Direttivo potra' stabilire variazioni dal fondo consortile nonche' modifiche delle quote di partecipazione.
3. L'impiego e l'utilizzazione del fondo sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. Il fondo consortile e' costituito dai contributi dei consorziati sia versati all'atto della costituzione che periodicamente da eventuali liberalità , dai beni acquistati con i contributi suddetti, nonche' da eventuali avanzi di gestione. Tra i contributi sono compresi anche quelli ricevuti dai consorziati singolarmente o in forma associata, a seguito della assunzione delle com- messe per il tramite del Consorzio nella misura che verra' stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non inferiore all'1%.
5. Il consorziato che esca dal Consorzio conserva il diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione valutata alla data della sua uscita, ma tale diritto potra' farsi valere solo al momento dello scioglimento del Consorzio.
6. Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
7. Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascuna consorziata solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti di debito verso il Consorzio.
8. Ai soci privati e' assicurato il diritto di prelazione nella sottoscrizione di quote per il mantenimento della percentuale del 5% loro riservata.
1. I consorziati si obbligano ciascuno per quanto gli compete alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti e di ogni determinazione legittimamente assunta dal Consorzio uniformando agli stessi il proprio comportamento.
Organi consortili sono:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Presidente.
1. L'Assemblea del Consorzio e' composta dai singoli rappresentanti dei consorziati, i quali hanno diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al Fondo Consortile.
2. Ciascun consorziato per mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consorzio dovra' designare il proprio rappresentante effettivo che rimarrà in carica fino a che con lo stesso mezzo il consorziato non provveda alla sostituzione. Ogni consorziato puo' farsi rappresentante per delega scritta da altra persona.
3. Ciascun consorziato provvederà senza indugio alla sostituzione del proprio rappresentante (effettivo e sostituto) che fosse impedito per qualsiasi motivo ad assolvere regolarmente all'incarico ed a partecipare alla Assemblee.
4. L'Assemblea ordinaria e&grave convocata ogni anno entro il 28 febbraio per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. L'Assemblea verrà inoltre convocata per le deliberazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto consortile ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputera' opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli aderenti al Consorzio.
6. Il presidente del Consiglio Direttivo assumera' anche la funzione di Presidente dell'Assemblea dei consorziati.
7. All'Assemblea è riservata ogni competenza in materia di:
a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo e determinazione dei relativi compensi;
b) esclusione di uno o più consorziati;
c) assunzione delle decisioni di cui all'art. 5, 2 comma dello statuto;
d) approvazione del bilancio consuntivo;
e) scioglimento del Consorzio e norme per la sua liquidazione;
f) modifiche del contratto costitutivo.
1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente mediante avviso inviato per lettera raccomandata, fax, telex o telegramma a ciascuna consorziata almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione puo' essere spedito 6 giorni prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione dovra' indicare oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora dell'adunanza e eventualmente la data e l'ora e il luogo della seconda convocazione che non potra' avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.
3. L'Assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno il 51% dei voti calcolati secondo il criterio di cui al comma 1 dell'art. 12. Essa delibera normalmente con la maggioranza semplice delle quote di partecipazione; con la maggioranza dei 2/3 per la delibera concernente lo scioglimento del Consorzio.
4. In 2 convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei consorziati presenti alla riunione ed a maggioranza degli stessi.
1. L'amministrazione del Consorzio e' affidata a un Consiglio Direttivo composto da n. 3 5 membri eletti anche tra non soci, che restano in carica per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo dopo le elezioni e' convocato dal consigliere più anziano sentiti gli altri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di alameno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata sei giorni prima della data stabilita per la riunione.
4. In ipotesi di urgenza tale invito può essere effettuato anche a mezzo telex, telefaz o telegramma con preavviso di due giorni.
5. Non possono comunque eccepirsi difetti di convocazione quando siano presenti all'adunanza tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
6. I consiglieri restano in carica 5 anni e sono rieleggibili; in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio.
7. Se nel caso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si rendera' applicabile ove competibile l'art. 2386 c.c.
1. Il Consiglio Direttivo costituisce organo di formazione e di attuazione della volontà consortile ed è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Particolarmente sono riconosciute ad esso tutte le facolta' per il raggiungimento dello scopo consortile, che non siano del presente statuto riservate all'assemblea dei consorziati.
2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni a tiolo esemplificativo potrà :
a) approvare la programmazione generale dell'attivià del Consorzio;
b) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente;
c) deliberare in merito all'amministrazione ed agli incrementi del fondo di dotazione;
d) conferire incarichi a terzi e a professionisti e assumere determinazioni sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione;
e) delegare in parte i propri poteri al Presidente, al vice Presidente ed a ciascuno degli altri membri, stabilendo la relative attribuzioni e le modalita' di firma;
f) redigere il rendiconto consuntivo;
g) provvedere inoltre:
- al coordinamento dei rapporti con e tra i consorziati verificando tra l'altro anche con riferimentio al rispetto degli accordi il corretto e regolare svolgimento dei lavori conseguiti dai consorziati per il tramite del Consorzio;
- alla raccolta delle indicazioni provenienti dai consorziati relative ai programmi di lavoro e all'organizzazione di tali indicazioni anche ai fini della programmazione generale dei lavori;
h) assumere ogni altra determinazione e provvedere all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto consortile ivi comprese le deliberazioni concernenti i regolamenti del Consorzio;
i) ammettere al Consorzio nuovi consorziati ed autorizzare eventuali subentri.
1. accettare l'istanza di recesso dei consorziati.
3. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
È composto da tre componenti eletti dall'assemblea. Dura in carica cinque anni. Elabora e propone la programmazione delle attivita' formative del Consorzio.
Ha l'eclusiva competenza nella valutazione tecnico-scientifica dei progetti di formazione.
Elegge nel suo seno un coordinatore che ha anche il compito di raccordo con il Consiglio direttivo.
1. Il Presidente nominato ai sensi dell'art. 15, rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Direttivo e sarà rieliggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito.
3. Il Presidente oltre a presiederne gli organi ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri. Il Presidente o il Consigliere delegato anche per tramite di propri rappresentanti cura i rapporti con le Autorità e gli Enti pubblici e privati, rappresenta i consorziati nelle trattative per il raggiungimento degli scopi consortili.
4. Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti esegue le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea esercitando i poteri a lui attribuiti.
1. L'esercizio finanziario va dla primo gennaio al 31 dicembre di ogni ann. Entro due mesi della chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere ed approvare il bilancio consuntivo.
2. Il primo bilancio di esercizio si chiude il 31/12/94.
Previa delibera dell'assemblea dei consorziati possono essere esclusi i consorziati nei casi di sopravvenuti motivi di indegnita' per insolvenza ed altre gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge del presente contratto e da tutti gli altri atti o deliberazioni regolamentanti il Consorzio, nonchè per sopravvenuta inidoneita' o impossibilita' della consorziata ad adempiere agli obblighi assunti. Le quote di partecipazione al Consorzio sono cedibili solo con il consenso del Consiglio direttivo e previa relativa delibera. Nessuno dei consorziati potra' recedere dal Consorzio senza in consenso del Consiglio direttivo. Nei casi di recesso e di eclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri nel rispetto del vincolo di cui all'art. 7.
1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e ripartirà l'eventuale residuo del fondo consortile oppure il deficit tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote.
Per quanto no espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile.
La presente scrittura restera' in deposito negli atti del Notaio che ne avrà autenticato le sottoscrizioni.